Corte di giustizia, Sentenza C-159/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 2022. — Commissione europea contro Regno di Danimarca. — Inadempimento di uno Stato – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Articolo 13 – Uso della denominazione di origine protetta (DOP) “Feta” per designare formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione verso paesi terzi – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione. — Causa C-159/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso della Commissione contro la Danimarca nella parte principale. Stabilisce che la protezione della DOP "Feta" si estende anche ai formaggi prodotti in uno Stato membro e destinati all’esportazione verso paesi terzi, sicché lo Stato membro deve impedirne o farne cessare l’uso illecito. Respinge invece la censura autonoma fondata sul principio di leale cooperazione, perché non riguarda un comportamento distinto dall’inadempimento già accertato.
Inadempimento della Danimarca per mancata repressione dell’uso della DOP "Feta" su formaggio danese destinato all’esportazione verso paesi terzi, in violazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
La questione giuridica
Se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 imponga agli Stati membri di adottare misure amministrative e giudiziarie per prevenire o far cessare l’uso illecito di una DOP anche quando il prodotto non conforme è fabbricato nello Stato membro ma destinato all’esportazione verso paesi terzi; e se, in aggiunta, la tolleranza di tale prassi integri una violazione autonoma del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Principio di diritto
L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 impone agli Stati membri di adottare misure adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito di una DOP anche quando il prodotto non conforme è fabbricato nel loro territorio ed è destinato all’esportazione verso paesi terzi: il divieto dell’articolo 13, paragrafo 1, si applica a qualsiasi impiego commerciale del nome registrato sul territorio dell’Unione, e l’omessa repressione di tale uso integra un inadempimento. La Corte esclude invece una violazione autonoma dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, poiché la censura sul principio di leale cooperazione coincide con il medesimo comportamento già sussunto nella violazione specifica del regolamento e non è dimostrato un comportamento distinto.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 118 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1151/2012
- Regolamento (CE) n. 1829/2002
- Regolamento (UE) 2017/625
- Regolamento (UE) n. 608/2013
Inadempimento della Danimarca per l’uso della DOP "Feta" su prodotti destinati all’esportazione
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione contro il Regno di Danimarca. Al centro della controversia vi è l’uso della denominazione di origine protetta "Feta" da parte di produttori danesi per formaggi non conformi al disciplinare, destinati non al mercato interno, ma all’esportazione verso paesi terzi.
Fatti e procedimento precontenzioso
Le autorità elleniche avevano segnalato alla Commissione che imprese con sede in Danimarca esportavano formaggi etichettati come "Feta", "Feta danese" o "formaggio Feta danese" pur in assenza di conformità al disciplinare della DOP "Feta". La Danimarca riteneva che il regolamento n. 1151/2012 si applicasse solo ai prodotti commercializzati nel territorio dell’Unione e non alle esportazioni verso paesi terzi. Dopo lettera di messa in mora e parere motivato, la Commissione ha adito la Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1151/2012, segnatamente gli articoli 1, 4, 12, 13, 36 e 37;
- il regolamento (CE) n. 1829/2002, che ha iscritto "Feta" come DOP;
- il regolamento (UE) 2017/625, che modifica gli articoli 36 e 37 del regolamento n. 1151/2012 in materia di controlli ufficiali;
- il regolamento (UE) n. 608/2013, richiamato per confermare che DOP e IGP costituiscono diritti di proprietà intellettuale;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 118 TFUE.
Prima censura: portata territoriale dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012
La Corte interpreta l’articolo 13 secondo il metodo letterale, sistematico e teleologico. Sul piano letterale, il divieto riguarda "qualsiasi impiego commerciale" di un nome registrato per prodotti non registrati, senza eccezioni per i prodotti destinati all’esportazione. Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 3, impone agli Stati membri di adottare misure adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle DOP o IGP per prodotti "prodotti o commercializzati" nello Stato membro, formula che comprende anche i prodotti fabbricati sul territorio nazionale.
Sul piano sistematico, la Corte evidenzia che il regolamento n. 1151/2012, fondato sull’articolo 118 TFUE, mira a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione. Gli articoli 36 e 37, relativi ai controlli ufficiali e alla verifica di conformità al disciplinare prima dell’immissione in commercio, confermano che il sistema non esclude i prodotti destinati all’esportazione.
Sul piano teleologico, la Corte ricorda che il regolamento persegue la giusta remunerazione dei produttori, la concorrenza leale, l’informazione corretta dei consumatori e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L’uso della DOP "Feta" per prodotti non conformi fabbricati nell’Unione pregiudica tali obiettivi anche se i prodotti sono esportati verso paesi terzi.
La Corte respinge quindi l’argomento danese secondo cui il regolamento sarebbe limitato al mercato interno o subordinerebbe la protezione all’esistenza di accordi internazionali con i paesi terzi.
Esito della prima censura
La Corte dichiara che la Danimarca è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, poiché non ha adottato misure per prevenire o far cessare l’uso della DOP "Feta" da parte dei produttori danesi per formaggi non conformi destinati all’esportazione.
Seconda censura: principio di leale cooperazione
Quanto alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Corte ricorda che una censura autonoma per violazione del principio di leale cooperazione è ammissibile solo se riguarda comportamenti distinti da quelli che integrano la violazione della norma specifica.
Nel caso di specie, la Commissione contestava sostanzialmente la stessa omissione già oggetto della prima censura, cioè la mancata repressione dell’uso illecito della DOP. Non è stato inoltre dimostrato che la Danimarca abbia adottato condotte ulteriori, diverse dall’omissione stessa, idonee a compromettere la posizione dell’Unione nei negoziati internazionali. La seconda censura è quindi respinta.
Dispositivo e spese
La Corte accoglie il ricorso solo nella parte relativa alla violazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 e lo respinge per il resto. Il Regno di Danimarca è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quattro quinti di quelle della Commissione; la Commissione ne sopporta un quinto; Grecia e Cipro sostengono le proprie spese.
Principio affermato
La protezione delle DOP ai sensi del regolamento n. 1151/2012 non si arresta alla frontiera del mercato interno: gli Stati membri devono impedire l’uso illecito di una denominazione registrata anche per prodotti fabbricati sul loro territorio e destinati ai paesi terzi. Il principio di leale cooperazione non può essere invocato come censura autonoma quando coincide con la medesima omissione già sanzionata come violazione specifica del diritto dell’Unione.
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