Regolamento (UE) 2017/842
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del microrganismo Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Stabilisce che l’approvazione sia valida dal 1º agosto 2017 al 31 luglio 2032 e introduce condizioni specifiche per la valutazione e l’impiego della sostanza. Contestualmente modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, adeguando l’elenco delle sostanze attive approvate.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva fitosanitaria Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660, CIPAC 614), nell’ambito dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la nuova disciplina decorre dal 1º agosto 2017, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Il regolamento non disciplina altri principi attivi e incide anche sulla struttura dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la precedente voce in parte A e inserendo la nuova voce in parte D.
Rinnovo dell’approvazione di Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento interviene a seguito della procedura di rinnovo avviata nei termini, del rapporto di valutazione dello Stato membro relatore e delle conclusioni dell’EFSA, con cui è stato confermato che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, i criteri di approvazione risultano soddisfatti.
Presupposti e contesto della decisione
La sostanza era già iscritta come attiva ai sensi della previgente direttiva 91/414/CEE ed era quindi considerata approvata nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell’elenco contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione in scadenza al 31 ottobre 2017 era stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 per consentire il completamento del rinnovo. La Commissione, sulla base del processo di valutazione, ha ritenuto opportuno rinnovare l’approvazione e qualificare il microrganismo come sostanza a basso rischio.
Qualificazione giuridica e valutazione del rischio
La Commissione afferma espressamente che Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 è una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La motivazione si fonda sul fatto che non si tratta di una sostanza potenzialmente pericolosa, che il ceppo è naturalmente presente nell’ambiente e che non è patogeno per l’uomo o per gli animali. L’esposizione aggiuntiva derivante dagli impieghi autorizzati è considerata trascurabile rispetto all’esposizione naturale in condizioni realistiche.
Condizioni specifiche per Stati membri, produttori e utilizzatori
Pur rinnovando l’approvazione, il regolamento richiama l’esigenza, derivante dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, di fissare alcune condizioni e restrizioni alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali. Gli Stati membri, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, devono considerare le conclusioni del rapporto di rinnovo, con particolare attenzione alla tutela degli operatori e dei lavoratori, tenendo presente la possibile sensibilizzazione da microrganismi. Inoltre:
- il produttore deve mantenere rigorosamente le condizioni ambientali previste;
- il produttore deve effettuare l’analisi del controllo di qualità durante la fabbricazione;
- le condizioni d’impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
In attuazione dell’articolo 13, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce relativa a Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 viene soppressa dalla parte A e inserita nella parte D dell’allegato con i dati identificativi, il tenore minimo di spore vitali pari a 1 × 10^12 CFU/kg e la nuova scadenza del 31 luglio 2032.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º agosto 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 è rinnovata ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo riguarda una sostanza attiva qualificata come a basso rischio e produce effetti dal 1º agosto 2017 fino al 31 luglio 2032.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione conferma che il ceppo soddisfa le condizioni dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell’allegato II, punto 5, in quanto non è considerato una sostanza potenzialmente pericolosa, non è patogeno per l’uomo o gli animali ed è un ceppo selvatico naturalmente presente nell’ambiente.
Condizioni e restrizioni specifiche
Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, considerato che i microrganismi sono potenziali sensibilizzanti. Il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione; ove necessario, le condizioni d’impiego devono includere misure di mitigazione del rischio.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 71 relativa al Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte D con i dati identificativi e la nuova finestra di approvazione.
Date di approvazione e scadenza
L’allegato I indica come data di approvazione il 1º agosto 2017 e come scadenza il 31 luglio 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º agosto 2017.
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