Cassazione Penale, Sentenza n. 42557/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà tra l'assoluzione per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e la condanna per bancarotta semplice documentale, con la censura che la condotta contestata riguarderebbe attività cessate oltre trent'anni prima e quindi mancherebbe il dolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché la società dichiarata fallita nel 2019 sarebbe in realtà la medesima già fallita nel 1993 (solo cambiata denominazione), per cui la sentenza di fallimento del 2019 sarebbe errata; mancata valutazione di elementi probatori (anche da contenziosi di lavoro) e del coefficiente soggettivo; 3) errore nell'escludere la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., atteso che l'omessa tenuta della documentazione riguardava attività risalenti a oltre trent'anni prima e non avrebbe arrecato danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il giudice penale non può sindacare i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento (cioè non può rivalutare in sede penale l'accertamento dello stato d'insolvenza o la fallibilità dell'imprenditore), che l'obbligo di tenuta e deposito delle scritture contabili permane fino alla formale cancellazione dal Registro delle Imprese e che la bancarotta semplice documentale è reato di pericolo presunto, punibile anche in assenza di danno concreto. Ha inoltre precisato che l'elemento soggettivo per la bancarotta semplice documentale può essere costituito dal dolo o dalla colpa e che la causa di non punibilità per tenuità non era applicabile nel caso concreto, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto che l'attività fosse protrattasi negli anni più recenti e che l'omessa tenuta delle scritture fosse idonea a impedire la ricostruzione dell'operatività della società. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato (tra l'altro) alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 216 e seguenti
artt. 216 e ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267
I reati di bancarotta sono disciplinati dalla legge fallimentare; il giudice penale non può sindacare in sede penale i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento (stato di insolvenza e condizioni di fallibilità)
Art. 217, comma secondo, legge fallimentare
La bancarotta semplice documentale può integrarsi anche per colpa; quindi l'elemento soggettivo può essere dolo o colpa
Art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per tenuità del fatto richiede una valutazione della modalità della condotta e del grado di pericolo; non è applicabile in presenza di una condotta che ha concretamente ostacolato la ricostruzione della situazione patrimoniale
Art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Disciplina i limiti formali della motivazione dei motivi di ricorso per cassazione, con necessità di enunciazione nei limiti strettamente necessari
Art. 597 cod. proc. pen.
Limiti dell'effetto devolutivo dell'appello: il giudice d'appello può motivare la decisione anche alla luce di elementi o argomentazioni non adottate in primo grado purché riguardino questioni suscettibili di autonoma statuizione
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limiti di proponibilità in cassazione di nuove doglianze non sollevate in appello; la Corte ricorda che non sono ammesse nuove deduzioni fattuali rilevanti sollevate per la prima volta in sede di legittimità
Massime di principio
- In reati di bancarotta documentale l'obbligo di tenuta e deposito delle scritture sussiste fino alla formale cancellazione dal Registro delle Imprese: la semplice cessazione di fatto dell'attività non esclude la responsabilità
- Il giudice penale non può riesaminare i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento: chi contesta la correttezza della dichiarazione di fallimento deve impugnare la stessa decisione nel relativo procedimento
- La bancarotta semplice documentale è reato di pericolo presunto e può essere integrata anche per colpa; pertanto l'assenza di dolo non esclude automaticamente la punibilità
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta delle modalità della condotta e del pericolo creato; il mero decorso del tempo rispetto ad attività antecedenti non è di per sé sufficiente a dimostrare la tenuità
- In cassazione non sono ammissibili deduzioni fattuali o vizi della motivazione proposti per la prima volta se non erano stati specificamente dedotti in appello; ciò tutela il corretto riparto di competenze tra giudici di merito e giudice di legittimità
- Il giudice d'appello può fondare la propria decisione su elementi o argomentazioni diverse da quelle del primo grado purché rientrino nell'ambito delle questioni decisorie autonomamente valutabili (nessuna violazione per reformatio in peius nella motivazione)
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