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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10326/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in liquidazione impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2013, relativa a IRES e IVA oltre interessi e sanzioni. In primo grado la cartella era stata annullata perché notificata dopo l'ammissione della società al concordato preventivo, ritenendosi applicabile il divieto di azioni esecutive di cui alla legge fallimentare. In appello, però, la CTR aveva accolto la tesi dell'Ufficio, qualificando la cartella come atto non esecutivo e quindi non soggetto al divieto. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 161, 168 e 188 l. fall., sostenendo che la notifica della cartella, quale atto prodromico all'esecuzione, fosse vietata durante il concordato; 2) violazione dell'art. 25, comma 1-bis, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 90 d.P.R. 602/1973, assumendo che per crediti anteriori l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella fossero possibili solo dopo specifici eventi della procedura concorsuale. La ricorrente aveva anche chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo di ristrutturazione, ma senza provare il pagamento dei debiti tributari inclusi nell'accordo.

La decisione

La Corte ha respinto l'istanza di cessazione della materia del contendere per difetto di prova dell'integrale pagamento dei debiti tributari interessati. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che la cartella esattoriale non integra di per sé un'azione esecutiva o cautelare e quindi non rientra nel divieto posto dall'art. 168 l. fall.; il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari proprie del processo esecutivo, non l'iniziativa del creditore volta a portare a conoscenza del debitore la pretesa e a munirsi di titolo e precetto. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 25, comma 1-bis, d.P.R. 602/1973 in ragione della sua entrata in vigore successiva alla notifica della cartella. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    base del controllo automatizzato per le imposte dirette

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    base del controllo automatizzato per l'IVA

  • art. 161 legge fall.

    richiamato per l'ammissione al concordato preventivo e il contesto della procedura

  • art. 168 legge fall.

    divieto, dalla pubblicazione del ricorso fino al passaggio in giudicato dell'omologazione, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; la Corte precisa che non vieta la notifica della cartella esattoriale, atto non esecutivo in senso stretto

  • art. 188, comma 2, legge fall.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 25, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973

    la Corte ne dichiara l'inapplicabilità ratione temporis poiché entrato in vigore dopo la notifica della cartella

  • art. 90 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è inidoneo e quindi inammissibile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria del Pubblico Ministero

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il divieto di cui all'art. 168 l. fall. colpisce le azioni esecutive e cautelari in senso proprio, non la semplice notifica della cartella di pagamento, che svolge funzione di titolo esecutivo e di precetto ma non avvia ancora l'esecuzione.
  • I crediti erariali sorti anteriormente all'apertura della procedura concorsuale devono essere fatti valere nel concorso, ma la pretesa può essere formalizzata con la cartella anche dopo l'apertura del concordato, purché non si ponga in essere un'azione esecutiva o cautelare vietata.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la violazione della norma senza criticare la reale motivazione adottata dal giudice di merito.
  • La deduzione di cessazione della materia del contendere richiede una prova concreta dell'intervenuto soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, non essendo sufficiente il solo richiamo all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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