Cassazione Penale, Sentenza n. 40258/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 18/03/2025 che li ha ritenuti responsabili di concorso in tentata estorsione aggravata (con aggravante del "metodo mafioso") chiedendo la cassazione. Le censure mosse da Bevilacqua: (i) insufficiente e generica motivazione sul giudizio di responsabilità per la tentata estorsione aggravata (si lamenta il mero rinvio agli esiti intercettivi e l'assenza di un riferimento individualizzante per l'aggravante 416-bis.1), e la mancata rappresentazione della coartazione subita dalla vittima; (ii) vizio di motivazione circa la recidiva utilizzata per aumentare la pena, fondata su precedenti, compresa una condanna del 2019 relativa a fatti del 2014. Le censure mosse da Rubino: (i) carenza della motivazione rispetto all'elemento soggettivo del reato (sostenendo che non vi fosse intento di profitto ingiusto e che il contesto fosse amichevole, non estorsivo); (ii) assenza di rigorosa analisi probatoria per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Il Collegio ha ritenuto che i motivi proposti siano, in larga parte, mere riproposizioni di argomentazioni già esaminate e respinte in sede d'appello e, quindi, generici e aspecifici, non confrontandosi criticamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice d'appello adeguata e in continuità con il primo grado: la responsabilità è stata fondata su intercettazioni, elementi documentali (es. fotografia), dichiarazioni e ammissioni parziali del coimputato; l'aggravante del "metodo mafioso" è stata adeguatamente motivata con riferimento alle modalità e al contenuto implicitamente minaccioso del messaggio (anche in assenza di una compagine criminale formalmente individuata); la recidiva è stata valutata non solo in base alla mera sequenza cronologica dei precedenti ma anche alla complessiva pericolosità e condotta di vita dell'imputato. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 56, 110, 112 n.2, 629 cod. pen.
Riferite alla fattispecie di concorso in tentata estorsione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato sulla base di intercettazioni, documentazione e dichiarazioni della vittima e dei coimputati.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" può sussistere anche in assenza di un'organizzazione formalmente individuata se la violenza o la minaccia assumono connotati tipicamente mafiosi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il messaggio e le modalità esecutive avessero tale tenore.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la materia utile per il ricorso per cassazione: i motivi devono rispettare i limiti di legge e confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice d'appello; la Corte ha ritenuto i ricorsi generici/aspecifici e privi di tale confronto.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La valutazione della recidiva e della necessità di aumentare la pena può fondarsi anche su una motivazione in parte implicita desumibile dalla complessiva personalità e pericolosità dell'imputato; nel caso la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva alla luce dei precedenti e della condotta.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità (condanna alle spese e somma alla Cassa delle ammende); la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di €3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in termini generici le argomentazioni già valutate e motivate in sede d'appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni del rigetto.
- Le censure che rimangono meramente alternative rispetto alla ricostruzione dei giudici di merito e non affrontano punto per punto la motivazione di secondo grado sono considerate aspecifiche e quindi inammissibili.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di un'associazione mafiosa formalmente tipizzata, quando la condotta, le modalità esecutive e il contenuto delle minacce abbiano inequivoco tenore intimidatorio di tipo mafioso.
- Per rimettere in discussione la valutazione delle prove (intercettazioni, dichiarazioni della vittima, elementi documentali) in Cassazione è necessario un motivo specifico che dimostri illogicità, contraddittorietà o manifesta insufficienza della motivazione, non una semplice diversa interpretazione dei fatti.
- La recidiva può legittimamente essere valutata anche con motivazione implicita se emerge dalla complessiva personalità e dalla pericolosità dell'imputato; il ricorrente deve pertanto dimostrare che la motivazione è manifestamente insufficiente o contraddittoria.
- Quando si contesta l'elemento soggettivo del reato (dolo), occorre indicare in modo circostanziato dove la motivazione del merito sarebbe carente o illogica; l'affermazione generica che il contesto fosse amichevole non è di per sé sufficiente.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità comprendono la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto il ricorso deve essere valutato anche in termini di rischio economico.
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