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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38679/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il rigetto del riesame della misura cautelare: il difensore ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per avere il Tribunale del Riesame ritenuto sussistenti i gravi indizi per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art.416-bis c.p.), mentre, a suo avviso, i fatti (essere tramite tra il capo e altri sodali, svolgere la funzione di autista in più occasioni, mettere a disposizione un parcheggio, ricevere confidenze e chiedere l'intervento del capo per risolvere controversie) costituiscono al massimo favoreggiamento personale aggravato (art.378 c.2), essendo episodici e privi della stabilità, continuità e della consapevole adesione al sodalizio richieste per il reato associativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato; ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Palermo ai sensi dell'art.309 co.7 c.p.p. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia motivato in modo congruo e logico la sussistenza dei gravi indizi in relazione agli elementi distintivi del delitto associativo: non sono state spiegate la stabilità e la continuità della messa a disposizione, l'inserimento organico nell'associazione, l'incidenza causale delle condotte sul rafforzamento del sodalizio, né l'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di far parte dell'associazione). La decisione non determina la remissione in libertà automatica; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione di tipo mafioso: richiede un contributo stabile, organico e diretto al rafforzamento del sodalizio; la Corte ha ricordato che è necessario dimostrare la stabile inserzione nella struttura organizzativa e la volontà di partecipare alla vita associativa

  • art. 378 cod. pen.

    comma 2 (favoreggiamento personale, eventuale aggravante)

    Delitto di favoreggiamento personale: caratterizzato da aiuto episodico a un associato per eludere investigazioni o per assicurarsi profitti, senza contribuire all'esistenza o rafforzamento dell'associazione; la Corte ha valutato che le condotte contestate potessero rientrare in questa ipotesi se non adeguatamente provata la stabilità

  • art. 311 c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro ordinanze, invocata come titolo processuale del gravame; il ricorso è stato proposto ai sensi di tale articolo

  • art. 606 c.p.p.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati (vizio di motivazione per manifesta illogicità e violazione di legge)

  • artt. 125, 273, 292 c.p.p.

    Norme processuali citate nel ricorso relative a prova, motivazione e nullità; il ricorso ha richiamato tali disposizioni in riferimento alla valutazione delle fonti probatorie e alla motivazione del Tribunale del Riesame

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti di enunciazione del motivo in cassazione (sintesi nei limiti necessari per la motivazione)

  • art. 99 c.p.

    recidiva infraquinquennale

    Richiamata in fatto per la qualificazione della posizione di alcuni indagati; riguarda effetti della recidiva sulla pena

  • artt. 102 e 103 c.p.

    Riferimenti statutari sullo stato di 'delinquente abituale' evocati negli atti d'indagine, non decisivi nella pronuncia di cassazione ma parte del quadro fattuale

  • art. 417 c.p.

    Riferimento alla possibilità di applicazione di misure di sicurezza; citata nella ricostruzione delle condizioni personali degli indagati

  • art. 309 co. 7 c.p.p.

    Disposizione che regola la competenza in caso di annullamento con rinvio: la Cassazione ha rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo esame

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma che impone l'obbligo di trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la Cassazione annulla provvedimenti cautelari senza decidere sulla libertà; la Corte ha disposto l'adempimento

Massime di principio

  • Distinguere rigorosamente partecipazione mafiosa da favoreggiamento: l'associazione mafiosa richiede stabilità, continuità e un contributo organico al sodalizio; il favoreggiamento è caratterizzato da supporti episodici a singoli affiliati.
  • Per qualificare la condotta come partecipazione associativa servono elementi che dimostrino ruolo, ripetizione sistematica di funzioni (anche generiche), prolungata messa a disposizione e incidenza causale sul rafforzamento dell'associazione.
  • Il giudice che sostiene l'esistenza di gravi indizi deve motivare esplicitamente come la frequenza, la durata e la natura delle condotte sostengano la tesi della stabilità e dell'inserimento organico nella struttura criminale.
  • L'elemento soggettivo è cruciale: bisogna provare la coscienza e la volontà di far parte dell'associazione, non solo la conoscenza o il contatto con affiliati; conversazioni e comportamenti devono essere interpretati con argomentazioni logiche e non per deduzioni negative.
  • Condotte di supporto logistico o servizi (autista, prestito di luoghi, tramite per incontri) possono essere indizi rilevanti solo se inserite in un quadro di ripetizione, continuità e collegamento funzionale con il programma criminoso del sodalizio.
  • La mera assenza di rifiuto a richieste del capo non costituisce di per sé prova della volontaria adesione all'associazione; è necessario un complesso probatorio che mostri adesione attiva e continuativa.
  • Se la motivazione del giudice di merito è carente nella spiegazione del nesso causale tra le condotte e il rafforzamento dell'associazione, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.
  • L'annullamento dell'ordinanza cautelare in Cassazione non comporta automaticamente la liberazione: occorrono i provvedimenti conseguenti e la comunicazione prevista per l'istituto penitenziario.

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