Cassazione Penale, Sentenza n. 41731/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego, contenuto nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, alla richiesta di differimento dell'esecuzione della pena e, in subordine, di detenzione domiciliare per grave infermità. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione per non aver valutato compiutamente le relazioni sanitarie (USL e presidio sanitario di Secondigliano), il peggioramento clinico intervenuto da marzo 2025, l'età avanzata (quasi novant'anni), la necessità di accertamenti diagnostici e specialistici non ancora eseguiti e la mancata disposta perizia nonostante elementi che avrebbero potuto orientare per l'incompatibilità del regime detentivo con lo stato di salute.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza competente. La Corte ha rilevato che il Tribunale di merito, pur avendo descritto le patologie e i trattamenti in atto e rilevato la presenza di un SAI nell'istituto di detenzione, non ha adeguatamente confrontato le risultanze della relazione sanitaria di Secondigliano (che contiene valutazioni interlocutorie e prescrizioni diagnostiche non ancora eseguite) e la precedente relazione di Spoleto che segnalava rischio di patologie acute legate all'età. Ne è conseguita l'insufficienza motivazionale quanto alla mancata attivazione di approfondimenti, anche peritali, nonostante elementi che potessero far emergere incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute. La decisione non ha accolto immediatamente la richiesta di differimento o detenzione domiciliare, ma ha imposto un nuovo esame, con acquisizione e valutazione integrale degli accertamenti sanitari necessari.
Norme richiamate
art. 146 cod. pen.
Requisiti del differimento obbligatorio della pena per malattia particolarmente grave: malattia in fase così avanzata da escludere la rispondenza ai trattamenti disponibili.
art. 147 cod. pen.
Differimento facoltativo per grave infermità fisica: la malattia deve porre in pericolo la vita o richiedere trattamenti non facilmente attuabili in carcere; occorre bilanciare il diritto alla salute con le esigenze di sicurezza.
art. 47-ter ord. pen.
Prevede la detenzione domiciliare (anche sostitutiva) come misura alternativa al differimento; prescinde dalla durata della pena e richiede valutazione doppia: sussistenza delle condizioni per il differimento e ragioni particolari che giustifichino la domiciliarità oltre l'interesse alla sicurezza.
art. 32 Cost.
Tutela del diritto alla salute come parametro da considerare nel bilanciamento con le esigenze della difesa sociale.
art. 27, comma 3 Cost.
Principio di umanità dell'esecuzione della pena che orienta la valutazione delle sofferenze derivanti dall'espiazione in detenzione.
art. 3 CEDU
Divieto di trattamenti inumani o degradanti e parametro di tutela della dignità del detenuto nella valutazione dell'adeguatezza del regime carcerario rispetto alle condizioni di salute.
Principi giurisprudenziali della Cassazione
La perizia è mezzo di prova discrezionale; tuttavia, se emergono dagli atti elementi clinici che orientano per l'incompatibilità del regime detentivo, il giudice di merito deve attivare approfondimenti, anche peritali, o motivare compiutamente la scelta di non procedere.
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza deve bilanciare attentamente il diritto alla salute del condannato con le esigenze di sicurezza e rieducazione: non è sufficiente il mero peggioramento della salute se non configura una malattia di gravità tale da rendere inutile o disumana l'espiazione della pena.
- L'età avanzata, di per sé, non dà diritto automatico alla detenzione domiciliare o al differimento; va valutata insieme alla gravità delle patologie e alla concreta impossibilità di assicurare cure adeguate in regime detentivo.
- La perizia è strumento discrezionale ma diventa obbligatoria quando dalle relazioni mediche emergono elementi interlocutori o contrastanti che possono incidere sulla compatibilità del regime detentivo con lo stato di salute: in tali casi il giudice deve disporre accertamenti o motivare adeguatamente il rifiuto.
- La detenzione domiciliare può essere disposta in alternativa al differimento quando sussistono ragioni che richiedono un controllo statale attenuato ma compatibile con cure più adeguate in libertà; richiede valutazione motivata della residuale pericolosità sociale.
- Se le relazioni sanitarie indicano prescrizioni diagnostiche o trattamenti non eseguiti in carcere e/o segnalano rischio di patologie acute, il Tribunale deve acquisire gli accertamenti necessari prima di rigettare la richiesta di differimento o domiciliazione.
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