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Sentenza

Sentenza n. 11479/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza alla sentenza n. 6279/2024 - tribunale di roma - spese legali

Giustizia amministrativa202502889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, quanto all'erogazione della Carta elettronica e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione ad attribuire alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, mediante accredito di 500 euro per l'anno scolastico 2021/2022, oltre accessori, nonché a pagare 300 euro di spese di lite, oltre IVA, CPA, spese forfettarie e accessori, con distrazione. Il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del titolo e non ha adempiuto neppure all'ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva richiesto il deposito di una relazione sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato il comportamento omissivo dell'Amministrazione. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Ha precisato che, quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e si limita all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione, senza introdurre accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In applicazione dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore, l'assenza di contestazioni e di documentazione da parte del Ministero, unitamente alla mancata esecuzione dell'ordinanza istruttoria, ha giustificato la condanna all'adempimento. Il Ministero è stato condannato a eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda entro i successivi 90 giorni in caso di persistente inadempimento, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute non ancora necessarie, salva una successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori dovuti. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato civile.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione

    È il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994

    È richiamato nel titolo civile quale base per gli accessori dovuti sull'importo riconosciuto.

  • art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022

    rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento

    È richiamato nel titolo civile per la liquidazione delle spese forfettarie spettanti al difensore.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile contro una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento o l'elusione del titolo, senza compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Qualora il debitore pubblico non fornisca chiarimenti o documentazione sull'avvenuto adempimento e non rispetti neppure un ordine istruttorio di deposito di una relazione, tale condotta può concorrere, alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore, a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di provvedere, anche con facoltà di delega, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando non risultino ancora necessari i relativi presupposti, salva la possibilità di richiederla in caso di ulteriore inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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