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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47180/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Turchetta ha impugnato la sentenza riformata in conseguenza del concordato in appello lamentando carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p. e violazione degli artt.599-bis, 602 comma 1-bis, 129 e 546 c.p.p.; Gentili ha impugnato la conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata (art.228 c.p.), deducendo l'insussistenza dei presupposti di legge e vizio di motivazione.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Per Turchetta il motivo è inammissibile perché, nel concordato in appello ex art.599-bis c.p.p., le doglianze relative a motivi rinunciati (quali la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129) non sono ammissibili in cassazione; il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento quando le parti hanno rinunciato ai relativi motivi. Per Gentili il motivo è manifestamente infondato perché la questione relativa alla misura di sicurezza non era oggetto dell'accordo di concordato e risulta espressamente rinunciata dalle parti; la giurisprudenza esclude la possibilità di modificare unilateralmente il negozio processuale consacrato nella sentenza, salvo illegittimità della pena. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., a versare ciascuno la somma equitativamente determinata di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello (applicazione della pena su richiesta delle parti): il negozio processuale tra parti vincola la decisione del giudice; le doglianze relative a motivi oggetto di rinuncia nell'accordo sono inammissibili in cassazione.

  • art. 602, comma 1-bis c.p.p.

    Collega la pronuncia del giudice al procedimento di cui all'art.599-bis e disciplina gli effetti dell'accordo; contribuisce al limite della cognizione giudiziale rispetto ai motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede ipotesi di proscioglimento; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che, essendo la questione non preservata (rinunciata) nel concordato, il giudice d'appello non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi di tale norma.

  • art. 546, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata tra le norme del procedimento; nel contesto della sentenza è evocata rispetto ai limiti dei motivi di impugnazione nei procedimenti con concordato.

  • art. 228 c.p.

    Disciplina le misure di sicurezza (tra cui la libertà vigilata); la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale misura sia inammissibile se il relativo motivo di appello è stato rinunciato nel concordato.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti; applicata qui anche per la liquidazione delle spese e contributo alla cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. in legge n.176/2020)

    Norma procedurale richiamata per la trattazione con procedura scritta del ricorso in relazione alle disposizioni emergenziali; nella sentenza è richiamata per giustificare la trattazione scritta del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. n.186 del 13/06/2000

    Richiamata con riferimento ai criteri per l'applicazione delle ammende: la Corte ha disposto il versamento alla cassa delle ammende pur non ritenendo i ricorsi presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art.599-bis c.p.p. le parti possono rinunciare a specifici motivi di impugnazione: tali motivi rinunciati non sono ammissibili in cassazione.
  • Il giudice d'appello, quando accoglie un concordato delle parti, non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p. se la questione è stata oggetto di rinuncia dalle parti.
  • Le doglianze attinenti alla determinazione della pena concordata sono inammissibili in cassazione salvo che si tratti di illegittimità della pena (es. pena oltre i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge).
  • Per contestare una misura di sicurezza (es. libertà vigilata) in sede di impugnazione occorre che il motivo sia espressamente preservato e non rinunciato nel negozio processuale concordato; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La ricaduta pratica: chi intende riservare questioni rilevanti (proscioglimento, misure di sicurezza, vizi della pena) deve evitare di includerle nel rinvio/rinuncia del concordato o deve chiaramente preservarle altrimenti non potranno essere impugnate in cassazione.
  • La cassazione è invece ammessa per questioni relative alla formazione del consenso delle parti sul concordato, al consenso del pubblico ministero o per vizi di illegittimità della pena che trascendano il negozio processuale.

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