Sentenza del 28/01/2021 n. 1871 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di un'eccedenza IRPEG risultante dalla dichiarazione dei redditi 760/89 relativa al 1988. L'Ufficio, con avviso di accertamento n. 67/91, aveva ridotto il credito IRPEG contestando componenti del reddito. La contribuente aveva impugnato l'avviso e poi, dopo la definitiva pronuncia della C.T.R. che ridusse l'eccedenza, presentò nel 2007 formale istanza di rimborso. L'Agenzia eccepì la prescrizione del diritto al rimborso e contestò la titolarità del credito. La questione principale è se l'impugnazione dell'avviso di accertamento abbia interrotto la prescrizione del diritto al rimborso e quindi se l'istanza del 2007 fosse tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso della contribuente e ha dichiarato assorbito il primo motivo. Ha ritenuto che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, essendo diretta a contestare integralmente l'atto che aveva rideterminato il reddito e ridotto il credito, abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definì quel giudizio (depositata il 2 agosto 2001). Ne consegue che la prescrizione decennale non era maturata alla data dell'istanza di rimborso del 16 gennaio 2007. La sentenza di appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise per nuovo esame e liquidazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articoli 32 e 38
Consente la presentazione di dichiarazione integrativa per definire in via automatica il periodo d'imposta oggetto di accertamento; qui utilizzata dalla contribuente per adeguare la dichiarazione nel contenzioso.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 58
Disposizione richiamata dalla ricorrente nella prima censura. La Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito e non ha deciso sul punto; la norma è oggetto di contrasti giurisprudenziali e di pronunce costituzionali successive, ma non è stata applicata per decidere la causa.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19
Regola l'impugnazione dei provvedimenti tributari ed i termini per i ricorsi avverso il silenzio-rifiuto; la Corte ricorda che la dichiarazione che espone un credito costituisce istanza di rimborso e può formare silenzio-rifiuto impugnabile ex art. 19.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 62
Richiamato nel capo di imputazione di cassazione; riguarda profili processuali in materia tributaria, ma la decisione si è fondata soprattutto sul codice civile e sulla giurisprudenza in tema di prescrizione.
Codice Civile, artt. 2934, 2935, 2943, 2945, 2946
Principali norme sulla prescrizione e sulla sua interruzione. La Corte ha applicato l'art. 2943 c.c. (cause di interruzione) ritenendo che la proposizione del giudizio avverso l'avviso di accertamento, direttamente finalizzata a contestare l'ammontare dell'imposta e quindi l'eccedenza, abbia effetto interruttivo della prescrizione e che il nuovo termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ex art. 2945 c.c., comma 2.
DPR 29 settembre 1973, n. 602, articolo 38
Ricordato in giurisprudenza: non si applica il termine di decadenza previsto dall'art. 38 quando il contribuente ha evidenziato in dichiarazione un credito d'imposta, perché la dichiarazione vale come istanza di rimborso.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 5
Norme tramite le quali sono stati dedotti i motivi di cassazione per violazione di legge e omessa motivazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi all'interruzione della prescrizione e assorbito il primo.
Legge n. 69 del 2009, art. 47
Abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. applicabilità ratione temporis: la Corte ha rilevato che l'art. 366-bis c.p.c. non si applica per ragioni temporali al caso di specie.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi che indica un credito d'imposta vale come istanza di rimborso; il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria ma decorre in modo specifico rispetto alla formazione del silenzio-rifiuto.
- L'impugnazione di un avviso di accertamento interrompe la prescrizione del diritto al rimborso solo se la domanda giudiziale investe effettivamente, con stretto nesso di causalità, il diritto per cui si eccepisce la prescrizione; se il ricorso mira all'annullamento dell'atto nella sua interezza e contesta l'ammontare dell'imposta che incide sull'eccedenza, l'effetto interruttivo sussiste.
- L'effetto interruttivo prodotto dal giudizio perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; il termine di prescrizione riprende a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi del codice civile.
- In caso di contestazione plurima di poste contabili, è onere del creditore dimostrare che gli atti interruttivi si riferiscono alle specifiche poste per le quali si chiede il rimborso; il giudice non può attribuire d'ufficio effetti interruttivi in mancanza di adeguata deduzione e prova in atti.
- Le questioni normative speciali (es. norme che limitano l'opponibilità della prescrizione da parte dell'Amministrazione) possono richiedere autonoma valutazione e non sempre sono risolutive; tuttavia, la giurisprudenza consolidata stabilisce i principi sopra richiamati in tema di dichiarazione come istanza e di interruzione della prescrizione.
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