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Sentenza

Sentenza del 26/06/2017 n. 4482 - Comm. Trib. Prov. Milano

Società non operative - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Possibile anche in sede di rimborso - Interpello disapplicativo - Facoltà e non obbligo - Anche anteriormente al d.lgs. 156/2015.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione della disciplina prevista per le società non operative e, in particolare, la possibilità per il contribuente di superare la presunzione legale relativa di non operatività dimostrando l'esistenza di situazioni oggettive incompatibili con tale qualificazione. Si discuteva inoltre se la prova contraria potesse essere fornita anche nell'ambito di una domanda di rimborso delle maggiori imposte versate e se la presentazione dell'interpello disapplicativo costituisse un obbligo o una semplice facoltà, anche per i periodi anteriori al d.lgs. n. 156/2015.

La decisione

La presunzione di non operatività è stata qualificata come relativa e, pertanto, superabile mediante prova contraria. Tale prova può essere fornita anche in sede di domanda di rimborso delle maggiori imposte versate, senza che sia indispensabile aver previamente presentato un interpello disapplicativo. L'interpello è stato ritenuto facoltativo non solo dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 156/2015, che ne ha esplicitato tale natura, ma anche anteriormente, in base al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724/1994. Ne consegue il riconoscimento della possibilità per il contribuente di contestare la presunzione direttamente nel procedimento di rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    La disposizione prevede la facoltà, e non l'obbligo, di presentare un interpello disapplicativo per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative.

  • D.lgs. n. 156/2015

    Ha confermato ed esplicitato, a decorrere dal 2016, la natura facoltativa dell'interpello disapplicativo; tale facoltatività è stata ritenuta esistente anche per i periodi anteriori.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale stabilisce una presunzione relativa, il contribuente può superarla fornendo prova contraria, anche in una fase diversa da quella inizialmente prevista per la contestazione, come un procedimento di rimborso.
  • La mancata presentazione di un interpello facoltativo non impedisce, di per sé, al contribuente di far valere successivamente le proprie ragioni in sede amministrativa o giudiziale.
  • Per valutare l'applicazione della disciplina sulle società non operative, occorre verificare concretamente le situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi presunti e documentarle adeguatamente.
  • L'amministrazione finanziaria non può considerare automaticamente definitiva la presunzione di non operatività quando l'ordinamento consente al contribuente di dimostrare il contrario.
  • La natura facoltativa di un interpello deve essere distinta dagli eventuali vantaggi pratici della sua presentazione, come ottenere preventivamente una valutazione dell'amministrazione e ridurre il rischio di contestazioni successive.

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