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Sentenza

Sentenza n. 8014/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento della determina della Direzione Sanità e Welfare della regione Piemonte, n. 2426/A1400A del 14/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202302817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determina della Regione Piemonte e i decreti ministeriali presupposti deducendo, quanto ai vizi propri della determina, violazione della partecipazione procedimentale, del giusto procedimento e del contraddittorio, nonché carenza e difetto di istruttoria e violazione degli obblighi di accesso e delle disposizioni sul payback dei dispositivi medici. Ha inoltre dedotto, in via derivata, l'illegittimità della disciplina e degli atti presupposti per efficacia retroattiva, lesione del legittimo affidamento, incidenza su rapporti contrattuali esauriti, violazione dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e trasparenza, fissazione postuma dei tetti di spesa, indeterminatezza delle modalità di contabilizzazione, omessa prova dei calcoli e illegittima richiesta di restituzione dell'IVA. In via incidentale ha prospettato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative sul payback per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97 e 117, comma 1, Cost. In corso di giudizio la ricorrente ha documentato il pagamento, in misura ridotta, di quanto dovuto e ha chiesto l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, richiamando il meccanismo introdotto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. La normativa sopravvenuta ha previsto che gli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 potessero essere assolti mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e che l'integrale pagamento estinguesse l'obbligazione e precludesse ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Tuttavia, la cessazione della materia del contendere prevista dalla legge avrebbe richiesto la comunicazione al TAR, da parte della Regione, dell'atto formale di accertamento dell'avvenuto versamento. Poiché la ricorrente ha depositato soltanto la documentazione comprovante il pagamento, senza il provvedimento regionale di accertamento, il Collegio ha ritenuto non integrati i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il pagamento e la richiesta della ricorrente sono stati comunque considerati fatti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito determinata da normativa e circostanze sopravvenute.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    La disposizione introduce un meccanismo transattivo e deflattivo per gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018, collegando l'estinzione dell'obbligazione e la cessazione della materia del contendere al pagamento ridotto e all'accertamento formale regionale del versamento.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    Il pagamento documentato dalla parte e la richiesta di definizione del giudizio costituiscono elementi univoci dai quali il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza dell'atto regionale formale necessario per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi di payback posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei provvedimenti regionali di ripiano e degli obblighi oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una normativa sopravvenuta collega la cessazione della materia del contendere a un accertamento formale dell'amministrazione, il giudice non può dichiarare tale cessazione in assenza del provvedimento amministrativo previsto dalla legge, anche se la parte abbia documentato il pagamento richiesto.
  • Il pagamento dell'importo dovuto e la richiesta della parte di definire il giudizio possono costituire fatti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'adesione a un meccanismo legislativo di pagamento ridotto comporta la definizione in rito del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti originariamente impugnati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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