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Ordinanza

Ordinanza n. 12578/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 68 del 22 aprile 2026, recante «Costituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027», e segnatamente del suo articolo 2 (Destinatari), in parte qua, nella parte in cui, mediante elencazione tassativa e nominativa delle procedure concorsuali ammesse all'iscrizione negli elenchi regionali, omette di includere tra i destinatari i partecipanti al Concorso Straordinario-bis di cui al DD 1081/2022 che abbiano superato la prova disciplinare orale ex D.M. 28 aprile 2022, n. 108, così come dell'articolo 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del medesimo decreto, in parte qua, nella misura in cui presuppongono e danno attuazione alla predetta esclusione; b) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. AOODGPER n. 11321 del 29 aprile 2026, recante apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla costituzione degli elenchi regionali per l'anno scolastico 2026/2027, in parte qua, nonché di ogni nota o comunicazione ministeriale correlata di trasmissione agli Uffici Scolastici Regionali; c) della procedura telematica predisposta sul Portale Unico del reclutamento (Piattaforma concorsi e procedure selettive) in attuazione del DM 68/2026 e dell'Avviso prot. AOODGPER n. 11321/2026, in parte qua, nella parte in cui non consente ai docenti partecipanti al Concorso Straordinario-bis DD 1081/2022 di selezionare la propria procedura concorsuale tra quelle utili all'iscrizione e, conseguentemente, di presentare validamente la domanda di partecipazione nella forma telematica esclusiva prescritta dall'Amministrazione; d) di tutti gli elenchi regionali, provvisori o definitivi, ove medio tempore costituiti e pubblicati dai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del DM 68/2026, in parte qua, nella parte in cui non includono i ricorrenti; nonché di ogni provvedimento individuale di diniego o di non inserimento, ancorché non conosciuto; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo dell'interesse dei ricorrenti, ivi compresi il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione reso nella seduta plenaria n. 162 del 16 marzo 2026 e gli avvisi degli USR di apertura delle funzioni; E PER L'ACCERTAMENTO della spettanza, in capo ai ricorrenti, dell'iscrizione, anche con riserva, negli elenchi regionali di cui all'art. 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027, quale effetto conformativo dell'annullamento, in qualità di partecipanti al Concorso Straordinario-bis DD 1081/2022 che hanno superato la prova disciplinare orale; E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni misura tecnica e amministrativa idonea a consentire ai ricorrenti la presentazione della domanda di iscrizione, mediante riapertura dei termini sul Portale del reclutamento (Piattaforma concorsi e procedure selettive) con inserimento del DD 1081/2022 tra le procedure selezionabili, ovvero, in subordine, mediante accettazione formale delle istanze cautelative e sostitutive già trasmesse via PEC personale quali domande di partecipazione.

Giustizia amministrativa202606536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026, avviso ministeriale di apertura delle funzioni, procedura telematica e atti connessi, nella parte in cui escludono i partecipanti al Concorso Straordinario-bis dagli elenchi regionali per l'anno scolastico 2026/2027

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale che disciplina la costituzione degli elenchi regionali per l'anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui individua tassativamente i destinatari senza ricomprendere i partecipanti al Concorso Straordinario-bis di cui al DD 1081/2022 che abbiano superato la prova disciplinare orale. Sono stati impugnati anche l'avviso ministeriale, la procedura telematica che non consentiva di selezionare tale procedura concorsuale, gli eventuali elenchi regionali formati senza i ricorrenti e gli atti presupposti e consequenziali. È stata inoltre proposta domanda di accertamento della spettanza dell'iscrizione, anche con riserva, negli elenchi regionali e domanda di condanna dell'Amministrazione alla riapertura dei termini e all'adeguamento della piattaforma, ovvero all'accettazione delle istanze trasmesse via PEC. Il testo dell'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti né la domanda cautelare nel merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, presumibilmente in ragione della natura potenzialmente lesiva della controversia rispetto agli altri partecipanti o aspiranti all'inserimento negli elenchi regionali. Ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere eseguita entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nei successivi cinque giorni. Il TAR ha espressamente precisato che entrambi i termini sono perentori e che la loro inosservanza comporta l'improcedibilità. La decisione sulla domanda principale e sulla tutela cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 399, comma 3-ter, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    «Costituzione degli elenchi regionali»

    È indicato quale base normativa degli elenchi regionali oggetto della controversia; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto sostanziale.

  • art. 4, comma 9, DM n. 68/2026

    È richiamato quale disposizione relativa alla costituzione e pubblicazione degli elenchi regionali; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.

  • codice del processo amministrativo

    Il TAR richiama genericamente i presupposti previsti dal codice per l'integrazione del contraddittorio e la notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il giudizio amministrativo può incidere sulla posizione di una pluralità di soggetti interessati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti individuabili come controinteressati o comunque interessati alla controversia.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata, ricorrendone i presupposti processuali, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione secondo le modalità stabilite dal giudice.
  • Il termine assegnato per eseguire la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositare la prova dell'avvenuta notifica possono essere qualificati come perentori; il mancato rispetto anche di uno dei due termini comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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