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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25187/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittenti venditori)

La controversia

La controversia trae origine da un compromesso avente ad oggetto la vendita di una quota del 50% di un complesso immobiliare sito nei territori di Follonica e Scarlino. Gli enti ecclesiastici, promittenti venditori, avevano avviato un arbitrato deducendo che la società promissaria acquirente si fosse resa inadempiente rifiutando di stipulare il contratto definitivo; chiedevano quindi l'accertamento dell'inadempimento, la ritenzione della caparra confirmatoria e il risarcimento del danno. La società resistette sostenendo che il proprio rifiuto fosse giustificato perché il bene era affetto da abusi edilizi, urbanistici, ambientali e idrogeologici, e dunque incommerciabile. Gli arbitri accolsero le domande dei venditori; la società propose impugnazione per nullità davanti alla Corte d'appello, che la rigettò. In cassazione la società articolò nove motivi: (1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 c.c., per avere la Corte d'appello ricondotto la questione nell'alveo del rapporto tra privati e non come violazione diretta di norme di ordine pubblico; (2) violazione di norme urbanistiche, edilizie, ambientali e costituzionali richiamate come norme di ordine pubblico; (3) errata valutazione della mancanza dell'autorizzazione idrogeologica e della sua asserita sanabilità; (4) violazione degli artt. 829, comma 4, e 830 c.p.c. sulla pregiudiziale relativa al vincolo idrogeologico; (5) ulteriore violazione della disciplina urbanistico-edilizia per non aver considerato plurimi abusi e l'assenza di autorizzazione paesaggistica; (6) violazione dell'art. 1366 c.c. per mancata interpretazione del preliminare secondo buona fede; (7) e (8) violazione del principio del contraddittorio per l'uso, nella liquidazione del danno, di documenti asseritamente tardivi e per l'erronea valutazione della relativa censura; (9) violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione e per non avere detratto il valore di volumi non cedibili dal prezzo. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che l'ordine pubblico rilevante ai fini dell'impugnazione del lodo coincide con norme inderogabili fondanti istituti essenziali, non con ogni norma imperativa; che le irregolarità edilizie e urbanistiche richiamate erano comunque, secondo quanto emergente dalla decisione arbitrale, suscettibili di sanatoria o regolarizzazione; che gli arbitri avevano esaminato le questioni di pubblico interesse solo incidenter tantum per stabilire se vi fosse inadempimento contrattuale; che molte censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata ma con quella del lodo; che la doglianza sull'interpretazione del preliminare era una critica di merito; che la doglianza sul contraddittorio non superava le preclusioni processuali e non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale; e che la dedotta contraddittorietà della motivazione investiva, al più, il merito e non integrava nullità del lodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società promissaria acquirente. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale favorevole agli enti ecclesiastici. La Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di ciascuna parte resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per contestare l'interpretazione del preliminare; la censura è stata considerata di merito e dunque non idonea a fondare la nullità.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per sostenere che il contratto doveva essere interpretato secondo buona fede; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito.

  • art. 829 c.p.c.

    comma 1, n. 9; comma 1, n. 11; comma 2; comma 4

    La Corte ribadisce che il lodo è impugnabile per violazione dell'ordine pubblico solo se incide su norme inderogabili fondanti istituti essenziali; le censure devono confrontarsi con la motivazione della sentenza che decide sull'impugnazione e non con quella del lodo. La dedotta tardività dei documenti è soggetta a decadenza se non specificamente provata; la contraddittorietà motivazionale invocata non integra nullità se attiene, al più, al merito.

  • art. 830 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'impugnazione del lodo; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 385 c.p.c.

    Base per la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 40 L. 47/1985

    Invocato come norma urbanistica di ordine pubblico; la Corte ha escluso che la sua prospettata violazione rendesse nullo il lodo nel caso concreto.

  • art. 15 L. 10/1977

    Richiamato tra le norme urbanistiche asseritamente violate; la censura è stata respinta.

  • art. 31 L. 1150/1942

    Richiamato tra le norme urbanistiche asseritamente violate; la censura è stata respinta.

  • art. 7 R.D. 1497/1939

    Richiamato per l'asserita mancanza di autorizzazione paesaggistica; la Corte non ha ravvisato nullità del lodo.

  • art. 7 R.D. 3267/1923

    Richiamato in tema di vincolo idrogeologico; la Corte ha osservato che la questione poteva essere sanata o regolarizzata secondo la disciplina vigente.

  • art. 24 R.D. 3267/1923

    Richiamato in tema di vincolo idrogeologico e riduzione in pristino; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 24 D.P.R. 380/2001

    Richiamato quale norma edilizia asseritamente violata; la Corte ne ha escluso il rilievo ai fini della nullità del lodo.

  • art. 221 R.D. 1265/1934

    Richiamato tra le norme igienico-sanitarie asseritamente violate; la censura è stata respinta.

  • art. 9 Cost.

    Richiamato a sostegno della natura di ordine pubblico della tutela del paesaggio e del territorio; la Corte ha riconosciuto la rilevanza costituzionale del settore, ma non ha esteso automaticamente tale qualifica a ogni singola violazione sanabile.

  • L. 39/2000 (legge regionale)

    Richiamata per affermare la sanabilità di alcune irregolarità in materia idrogeologica; la Corte ha preso atto della possibilità di regolarizzazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, il concetto rilevante non coincide con ogni norma imperativa, ma solo con le norme inderogabili poste a presidio di istituti fondamentali dell'ordinamento.
  • La violazione di norme urbanistiche, edilizie, ambientali o idrogeologiche non integra di per sé motivo di nullità del lodo se la disciplina consente la sanatoria o la regolarizzazione dell'irregolarità.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo, la censura deve confrontarsi con la motivazione della sentenza che decide sull'impugnazione e non limitarsi a criticare direttamente la motivazione del lodo arbitrale.
  • Quando gli arbitri esaminano profili di interesse pubblico solo incidenter tantum per stabilire se sussista un inadempimento contrattuale tra privati, non per ciò solo invadono sfere sottratte alla loro cognizione.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa interpretazione del contratto o una diversa valutazione delle prove sono censure di merito e non integrano, di regola, un vizio di nullità del lodo.
  • La deduzione di violazione del contraddittorio per l'utilizzo di documenti asseritamente tardivi richiede una specifica e rigorosa contestazione della tardività e del contenuto dei documenti, altrimenti la censura incorre in decadenza o difetto di specificità.
  • La contraddittorietà della motivazione è idonea a fondare la nullità solo quando si traduca in un vero vizio processuale o in una insanabile incompatibilità decisoria, non quando denunci semplicemente un errore di valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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