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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03284/2025 del 09/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo di tre rapporti bancari: un conto corrente ordinario, un conto speciale e un conto anticipi/insoluti. La società debitrice principale e due fideiussori opposero il decreto deducendo, tra l'altro, mancanza di forma scritta del conto corrente ordinario, illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese e anatocismo, illegittimi giroconti e riaddebiti di competenze da altri conti, usurarietà di alcuni tassi e nullità di clausole fideiussorie in relazione all'intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d'Italia. In appello la decisione fu riformata solo in parte, con drastica riduzione delle somme dovute ma conferma di alcune poste. In cassazione i ricorrenti dedussero nove motivi: contestarono soprattutto la decorrenza della prescrizione rispetto al conto corrente ordinario, la validità della capitalizzazione trimestrale, la nullità delle fideiussioni, il calcolo degli interessi sul conto anticipi, la valutazione delle c.t.u. e, soprattutto, l'omessa considerazione di un pagamento già effettuato di circa 300.000 euro che avrebbe dovuto essere imputato nel ricalcolo del residuo dovuto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al sesto motivo, relativo all'omessa considerazione dell'acconto di circa 300.000 euro già versato dai fideiussori/correntisti, ritenendo che la Corte d'appello non avesse minimamente tenuto conto di tale pagamento nel quantificare le somme residue dovute. Ha dichiarato assorbiti il settimo, l'ottavo e il nono motivo, ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame della quantificazione del saldo e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Le nuove allegazioni in appello relative all'esistenza di un'apertura di credito di fatto, idonea a incidere sulla decorrenza della prescrizione, sono state considerate tardive e quindi non esaminabili se non tempestivamente introdotte nel processo di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato ribadito il limite del ricorso per cassazione quanto al vizio di motivazione in caso di doppia conforme e il divieto di cumulare indistintamente censure eterogenee senza consentire l'esame separato delle doglianze.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è escluso il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi, secondo la disciplina applicabile ai ricorsi proposti dal 1 gennaio 2023.

  • art. 183 c.p.c.

    I fatti modificativi, impeditivi o estintivi su cui si fondano eccezioni in senso lato devono essere tempestivamente acquisiti al processo nei termini di trattazione, altrimenti non possono essere valorizzati dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    Spetta al correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione dimostrare l'esistenza dell'apertura di credito idonea a incidere sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 120 TUB

    La dedotta omissione dell'indicazione del tasso effettivo debitorio e creditorio non è stata ritenuta causa di nullità della clausola di capitalizzazione, se il tasso è comunque determinabile tramite operazione matematica dai dati contrattuali.

  • Delibera CICR 9 febbraio 2000

    È richiamata come parametro per la validità della capitalizzazione trimestrale, ma la sua violazione, nella ricostruzione accolta dalla Corte territoriale, non è stata ritenuta sussistente in modo tale da travolgere il contratto.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato in relazione alla capitalizzazione degli interessi; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità nel confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2033 c.c.

    È evocato in relazione alla ripetizione di indebito sulle rimesse di conto corrente.

  • art. 1842 c.c.

    È richiamato per la qualificazione del rapporto di apertura di credito e per i suoi effetti sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.

  • art. 2935 c.c.

    È richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse.

  • art. 1957 c.c.

    L'eccezione di decadenza del fideiussore per mancata tempestiva escussione del debitore principale doveva essere proposta tempestivamente in primo grado; la sua prospettazione tardiva è stata ritenuta preclusa.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Sul saldo dovuto del conto anticipi, trattandosi di obbligazione pecuniaria, sono dovuti interessi moratori dal momento della costituzione in mora o, in difetto di prova anteriore, dalla domanda giudiziale.

  • art. 1193, comma 2, c.c.

    È richiamato come norma sull'imputazione dei pagamenti e dovrà essere valutato dal giudice di rinvio nel ricalcolo del residuo dovuto dopo l'acconto già versato.

  • art. 1418 c.c.

    È invocato per sostenere la nullità di clausole fideiussorie e di clausole bancarie, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o comunque non esaminabile per difetti di specificità e tempestività.

  • art. 1936 c.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina della fideiussione e alla validità delle clausole contestate.

  • art. 2043 c.c.

    È citato nel motivo relativo alla fideiussione, ma non ha costituito la base della decisione nel merito.

  • L. n. 287 del 1990, artt. 2, 13 e 15

    Richiamata per la censura di nullità delle clausole fideiussorie in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale; la Corte ha però rilevato la necessità di allegazione tempestiva e la riferibilità della pronuncia Banca d'Italia al solo modello ABI oggetto di valutazione.

  • Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005

    È richiamato quale base del giudizio anticoncorrenziale sulle clausole del modello ABI di fideiussione omnibus, ma la sua applicazione concreta non è stata ritenuta dimostrata in modo autosufficiente.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione della ripetizione di rimesse bancarie, l'esistenza di un'apertura di credito incide sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione; tuttavia, chi intende opporsi all'eccezione di prescrizione deve allegare e provare tempestivamente il rapporto di affidamento che impedisce l'immediato decorso del termine.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando si limiti a riproporre in modo generico censure eterogenee o a contestare valutazioni di merito non sindacabili.
  • La doglianza di vizio motivazionale è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La nullità o l'illegittimità di clausole contrattuali bancarie non può essere utilmente dedotta in cassazione senza una compiuta allegazione della tipologia del contratto e della concreta riferibilità della disciplina invocata al rapporto dedotto in giudizio.
  • Le eccezioni di decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. hanno natura propria e devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di primo grado; la loro introduzione tardiva non può essere recuperata mediante deduzioni successive.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare un pagamento già pacificamente intervenuto, il vizio investe il decisum nella parte in cui determina il residuo dovuto e impone la cassazione con rinvio per il ricalcolo della somma effettivamente ancora esigibile.
  • In materia di obbligazioni pecuniarie derivanti da inadempimento contrattuale, gli interessi moratori decorrono dalla costituzione in mora e, in difetto di prova di una data anteriore, dalla domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoFideiussioneConto correnteRicorso per cassazione
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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