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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento datato 22 maggio 2023 e notificato il 23 maggio 2023 n. Cat. -OMISSIS-, con il quale il Questore di Genova invita l’interessato a tenere una condotta conforme alla legge, avvisandolo che in caso contrario si potrà avanzare richiesta di misura di prevenzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Giustizia amministrativa202300513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore di Genova, con invito a tenere una condotta conforme alla legge e avvertimento della possibile richiesta di una misura di prevenzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo la violazione dell'art. 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo per mancanza dei presupposti, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto, in particolare, che gli elementi a suo carico non fossero sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità sociale e che i precedenti riguardassero prevalentemente reati contro il patrimonio. Nel corso del giudizio, il TAR ha acquisito chiarimenti dalla Questura sui precedenti penali e di polizia. Dalla relazione amministrativa sono emersi deferimenti per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, una sanzione per violazione dell'art. 688 c.p. con conseguente allontanamento, una condanna per ricettazione e la sottoposizione a indagini preliminari per il reato di cui all'art. 707 c.p. Il ricorrente non ha contestato, neppure genericamente, i precedenti risultanti dalla relazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. L'avviso orale è stato qualificato come provvedimento monitorio e lato sensu preventivo, volto a sollecitare il destinatario a modificare la propria condotta, senza produrre immediatamente effetti riduttivi o compressivi della libertà personale. Per la sua adozione non è necessario un accertamento definitivo della responsabilità penale né che i fatti siano già stati sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria; il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati e anche indiziari, purché il quadro complessivo consenta di ravvisare una personalità incline a comportamenti antigiuridici e riconducibile alle categorie dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Nel caso concreto, la pluralità e la natura dei precedenti, inclusi quelli con componente aggressiva, sono state ritenute sufficienti a sostenere, secondo il criterio del più probabile che non, il giudizio prognostico di pericolosità sociale. Il giudice ha rilevato che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti e che il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione, non ravvisate nella fattispecie. È stata inoltre esclusa la rilevanza della dedotta prevalenza di reati contro il patrimonio, non risultando tale limitazione dal dato normativo e risultando, comunque, smentita dalla natura di alcuni precedenti. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    invito a tenere una condotta conforme alla legge

    L'avviso orale del Questore è un provvedimento monitorio e preventivo, adottabile sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità sociale fondato anche su elementi indiziari.

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    La riconducibilità del soggetto alle categorie di persone pericolose può essere desunta dal quadro complessivo di precedenti e circostanze indicative di una personalità incline a comportamenti antigiuridici.

  • art. 707 c.p.

    Il procedimento penale in corso per tale fattispecie è stato considerato quale ulteriore elemento del quadro indiziario, senza necessità di una condanna definitiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a procedimenti e condanne penali.

Massime di principio

  • L'avviso orale del Questore ha natura monitoria e lato sensu preventiva e può essere adottato senza un previo accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario o senza che tutti i fatti siano stati già sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria.
  • Ai fini dell'avviso orale, il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su un quadro complessivo di elementi circostanziati, anche di natura indiziaria, dal quale emerga una personalità ragionevolmente incline a comportamenti antigiuridici e riconducibile a una delle categorie previste dall'art. 1 del d.lgs. 159/2011.
  • Rispetto alle misure di prevenzione più invasive, l'avviso orale richiede una valutazione meno stringente degli elementi di fatto, poiché non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali.
  • La valutazione dei presupposti dell'avviso orale rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione.
  • Nel diritto amministrativo della prevenzione, il giudizio prognostico di pericolosità sociale sotteso all'avviso orale può essere sorretto dal criterio del più probabile che non, valorizzando unitariamente la pluralità e la natura dei precedenti, anche quando alcuni di essi riguardino reati contro il patrimonio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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