Sentenza n. 343/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento datato 22 maggio 2023 e notificato il 23 maggio 2023 n. Cat. -OMISSIS-, con il quale il Questore di Genova invita l’interessato a tenere una condotta conforme alla legge, avvisandolo che in caso contrario si potrà avanzare richiesta di misura di prevenzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore di Genova, con invito a tenere una condotta conforme alla legge e avvertimento della possibile richiesta di una misura di prevenzione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo la violazione dell'art. 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo per mancanza dei presupposti, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto, in particolare, che gli elementi a suo carico non fossero sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità sociale e che i precedenti riguardassero prevalentemente reati contro il patrimonio. Nel corso del giudizio, il TAR ha acquisito chiarimenti dalla Questura sui precedenti penali e di polizia. Dalla relazione amministrativa sono emersi deferimenti per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, una sanzione per violazione dell'art. 688 c.p. con conseguente allontanamento, una condanna per ricettazione e la sottoposizione a indagini preliminari per il reato di cui all'art. 707 c.p. Il ricorrente non ha contestato, neppure genericamente, i precedenti risultanti dalla relazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. L'avviso orale è stato qualificato come provvedimento monitorio e lato sensu preventivo, volto a sollecitare il destinatario a modificare la propria condotta, senza produrre immediatamente effetti riduttivi o compressivi della libertà personale. Per la sua adozione non è necessario un accertamento definitivo della responsabilità penale né che i fatti siano già stati sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria; il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati e anche indiziari, purché il quadro complessivo consenta di ravvisare una personalità incline a comportamenti antigiuridici e riconducibile alle categorie dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Nel caso concreto, la pluralità e la natura dei precedenti, inclusi quelli con componente aggressiva, sono state ritenute sufficienti a sostenere, secondo il criterio del più probabile che non, il giudizio prognostico di pericolosità sociale. Il giudice ha rilevato che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti e che il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione, non ravvisate nella fattispecie. È stata inoltre esclusa la rilevanza della dedotta prevalenza di reati contro il patrimonio, non risultando tale limitazione dal dato normativo e risultando, comunque, smentita dalla natura di alcuni precedenti. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
invito a tenere una condotta conforme alla legge
L'avviso orale del Questore è un provvedimento monitorio e preventivo, adottabile sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità sociale fondato anche su elementi indiziari.
art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
La riconducibilità del soggetto alle categorie di persone pericolose può essere desunta dal quadro complessivo di precedenti e circostanze indicative di una personalità incline a comportamenti antigiuridici.
art. 707 c.p.
Il procedimento penale in corso per tale fattispecie è stato considerato quale ulteriore elemento del quadro indiziario, senza necessità di una condanna definitiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a procedimenti e condanne penali.
Massime di principio
- L'avviso orale del Questore ha natura monitoria e lato sensu preventiva e può essere adottato senza un previo accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario o senza che tutti i fatti siano stati già sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria.
- Ai fini dell'avviso orale, il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su un quadro complessivo di elementi circostanziati, anche di natura indiziaria, dal quale emerga una personalità ragionevolmente incline a comportamenti antigiuridici e riconducibile a una delle categorie previste dall'art. 1 del d.lgs. 159/2011.
- Rispetto alle misure di prevenzione più invasive, l'avviso orale richiede una valutazione meno stringente degli elementi di fatto, poiché non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali.
- La valutazione dei presupposti dell'avviso orale rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione.
- Nel diritto amministrativo della prevenzione, il giudizio prognostico di pericolosità sociale sotteso all'avviso orale può essere sorretto dal criterio del più probabile che non, valorizzando unitariamente la pluralità e la natura dei precedenti, anche quando alcuni di essi riguardino reati contro il patrimonio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 643/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 644/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 645/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 646/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 45/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →