Cassazione Civile, Ordinanza n. 17686/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di uno studio professionale associato e, separatamente, dei singoli associati, contestando che nella dichiarazione dello studio fossero state indicate soltanto spese e perdita di esercizio, mentre dai controlli incrociati con i modelli 770 della clientela risultavano ricavi e ritenute d'acconto non dichiarati. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi sostenendo che l'errore dichiarativo fosse stato commesso dall'intermediario delegato e che i dati corretti fossero stati poi comunque indicati anche per gli anni successivi. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Amministrazione finanziaria proponeva cinque motivi, ma prima dell'esame del merito sono emerse adesioni alla definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 da parte dello studio e dei singoli contribuenti, con mancata notifica del diniego entro il termine previsto e senza istanza di trattazione del giudizio nei termini di legge.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché ha rilevato l'intervenuta definizione agevolata della controversia da parte di tutte le parti intimate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
comma 12; comma 13; ult. periodo
La definizione agevolata delle controversie fiscali, se perfezionata e non seguita da diniego entro il termine previsto né da istanza di trattazione, comporta l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando tutti i soggetti coinvolti in una controversia tributaria perfezionano la definizione agevolata prevista dalla legge e non interviene il diniego dell'Ufficio entro il termine stabilito, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell'interesse alla decisione di merito anche in cassazione, con conseguente arresto del processo.
- In presenza di una disciplina speciale sulla definizione delle liti fiscali, le spese seguono la regola dettata dalla norma agevolativa e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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