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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00407/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cooperativa nei confronti di una società operante nel settore viaggi per il pagamento di € 97.127,43 oltre accessori. La società ingiunta propose opposizione sostenendo che tra le parti, dal 2012, intercorrervano rapporti commerciali verbali di reciproca fornitura di servizi di prenotazione e biglietteria, con previsione di compensazione tra crediti e debiti; dedusse inoltre che il credito azionato non era provato e che, comunque, tra il 2014 e il 2017 vi erano stati pagamenti e compensazioni tali da estinguere il debito. Il Tribunale accolse l’opposizione, ma la Corte d’appello riformò la decisione ritenendo che l’eccezione della debitrice, la quale aveva affermato di aver pagato parte della somma tramite bonifici e di avere compensato il residuo, integrasse un riconoscimento del debito e che, in ogni caso, non fosse stata provata l’effettiva estinzione dell’obbligazione, poiché la semplice disposizione di bonifico non vale prova del pagamento. In cassazione la società soccombente ha proposto tre motivi, ma il testo della sentenza non ne specifica il contenuto analitico; la Corte si è soffermata sulla improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonostante la stessa parte avesse allegato che la sentenza era stata notificata. La ricorrente ha poi tentato di correggere con memoria l’asserito errore materiale relativo alla notifica, ma la Corte ha escluso che ciò fosse consentito, rilevando anche che non risultava superata la verifica della tempestività del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 369 c.p.c. perché la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato la copia autentica con la relata di notifica. Ha escluso che la successiva deduzione di un errore materiale potesse sanare l’inadempimento, osservando che la dichiarazione era stata ripetuta nel ricorso e non emergevano elementi univoci di svista. Ha inoltre rilevato che, in ogni caso, la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese, nonché al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti economici previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    secondo comma, n. 2; primo comma

    la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta, deve essere depositata a pena di improcedibilità; il deposito va effettuato nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione.

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato solo per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato che aveva svolto la funzione di proponente ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 51 c.p.c. per escludere una ragione di incompatibilità del componente del collegio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    strumento di definizione accelerata del ricorso in cassazione; la Corte lo richiama anche in relazione alla partecipazione del consigliere delegato e alla funzione di filtro del rito.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte dispone la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per la definizione della causa in conformità alla proposta, valorizzando la funzione dissuasiva contro condotte processuali prive di giustificazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione è un onere processuale essenziale, la cui omissione comporta improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione contenuta nel ricorso circa l’avvenuta notificazione della sentenza è un atto processuale formale e, in linea di principio, non può essere successivamente corretta con una memoria; l’errore materiale è rilevante solo se immediatamente e oggettivamente percepibile dagli atti.
  • La prova del pagamento non può essere tratta dalla sola disposizione dell’ordine di bonifico, occorrendo elementi ulteriori idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento della somma al creditore.
  • In presenza di improcedibilità del ricorso, la parte soccombente può essere condannata sia alle spese di lite sia a un’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., ove il giudizio sia definito in conformità alla proposta accelerata, secondo la funzione dissuasiva dell’istituto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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