Corte di giustizia, Sentenza C-443/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 novembre 2022. — SC Avicarvil Farms SRL contro Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Articolo 40 – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 – Pagamenti per il benessere degli animali – Errori di calcolo – Riduzioni di pagamenti da parte delle autorità nazionali – Principio della tutela del legittimo affidamento – Principio della certezza del diritto. — Causa C-443/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia su pagamenti FEASR per il benessere animale nel PNSR rumeno 2007-2013, inizialmente calcolati in misura superiore a quella consentita. Stabilisce che le autorità nazionali hanno il dovere di correggere la sovracompensazione e recuperare o ridurre gli importi indebiti, senza dover attendere una decisione della Commissione che escluda le somme dal finanziamento dell’Unione. La buona fede del beneficiario e il suo affidamento non possono prevalere su una disposizione chiara del diritto UE che limita il sostegno ai soli costi aggiuntivi e alla perdita di reddito effettivi.
Sviluppo rurale FEASR: le autorità nazionali possono ridurre ex post l’importo di un aiuto per il benessere animale calcolato in eccesso, senza attendere una decisione della Commissione di esclusione dal finanziamento UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 310, paragrafo 5, TFUE e con i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, ostino a che le autorità nazionali riducano l’importo di un aiuto FEASR per il benessere degli animali, a seguito di un errore di calcolo accertato dalla Corte dei conti, prima dell’adozione da parte della Commissione di una decisione di esclusione dal finanziamento delle somme indebitamente riconosciute.
Principio di diritto
L’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, letti alla luce dell’articolo 310, paragrafo 5, TFUE e dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, non ostano a che le autorità nazionali, nell’attuazione di una misura FEASR, riducano l’aiuto inizialmente calcolato in eccesso per compensare solo i costi aggiuntivi e le perdite di reddito effettivamente ammissibili, senza attendere una successiva decisione della Commissione di esclusione dal finanziamento UE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 310, paragrafo 5, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 40, paragrafo 3
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 143
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, articolo 59
- Regolamento (UE) n. 1305/2013, articoli 33, paragrafo 3, e 88
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 3, 5, 52, paragrafo 1, e 58, paragrafo 1
Sviluppo rurale FEASR: riduzione di pagamenti per il benessere degli animali in caso di errore di calcolo
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Piteşti (Romania) relativo a una misura del programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013, finanziata dal FEASR, e alla possibilità per le autorità rumene di ridurre importi di aiuto inizialmente riconosciuti in misura eccessiva. La controversia riguarda pagamenti per il benessere animale connessi all’allevamento di pollame, dopo che una verifica della Corte dei conti europea aveva evidenziato errori di calcolo e una sovracompensazione.
Fatti e procedimento principale
SC Avicarvil Farms SRL aveva assunto, nel 2012, impegni quinquennali per il benessere del pollame nell’ambito della misura 215 del PNSR 2007-2013, approvata dalla Commissione con decisione C(2012) 3529. La misura prevedeva, tra l’altro, un pagamento annuale per il miglioramento del trasporto e uno per il miglioramento della qualità dell’acqua.
Nel 2015 l’impresa presentava domande di pagamento per il terzo anno di impegno. Dopo un audit della Corte dei conti europea che rilevava pagamenti eccessivi, il ministero competente proponeva di ridurre gli importi per evitare pagamenti indebiti. L’APIA Vâlcea adottava quindi decisioni di riduzione del sostegno, che venivano impugnate dall’impresa dinanzi ai giudici rumeni.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione ostasse a una prassi amministrativa che consente alle autorità nazionali di ridurre gli importi di aiuto prima che la Commissione adotti una decisione formale di esclusione dal finanziamento delle somme indebitamente calcolate. La questione era formulata richiamando l’articolo 143 del regolamento n. 1303/2013, l’articolo 310 TFUE, l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e i principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.
Normativa applicabile
La Corte chiarisce preliminarmente che l’articolo 143 del regolamento n. 1303/2013 non è applicabile al FEASR, poiché tale disposizione riguarda le rettifiche finanziarie relative ad altri fondi SIE e al FEAMP. Precisa inoltre che il regolamento n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi approvati prima del 1º gennaio 2014, in forza dell’articolo 88 del regolamento n. 1305/2013.
Sono richiamati anche:
- l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, che limita i pagamenti ai costi aggiuntivi e alle perdite di reddito derivanti dagli impegni per il benessere animale;
- l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, anche recuperando i pagamenti indebiti;
- l’articolo 59 del regolamento n. 966/2012, quale disciplina della gestione concorrente;
- l’articolo 310, paragrafo 5, TFUE, sul principio di sana gestione finanziaria.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che, nell’ambito della gestione concorrente, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le spese finanziate siano eseguite correttamente e conformemente alla normativa applicabile, nonché a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Da ciò discende che non esiste alcun obbligo di attendere una decisione della Commissione di esclusione dal finanziamento UE prima di correggere un pagamento indebitamente calcolato.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte sottolinea che le autorità nazionali non dispongono di un margine discrezionale nel decidere se recuperare o meno importi indebitamente versati nell’ambito della PAC. In parallelo, le controversie sul recupero sono disciplinate in via principale dal diritto nazionale, nel rispetto dei limiti imposti dal diritto dell’Unione.
Quanto al legittimo affidamento, la Corte ricorda che esso può essere invocato solo in presenza di assicurazioni precise fornite dall’autorità competente e non può essere opposto a una disposizione chiara del diritto dell’Unione. Poiché l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 stabilisce in modo espresso che i pagamenti devono compensare solo costi aggiuntivi e perdita di reddito, la sovracompensazione originaria era contraria alla norma e non poteva fondare un affidamento tutelabile a mantenere un aiuto indebito.
Per la certezza del diritto, la Corte rileva che la norma applicabile è chiara e precisa: l’aiuto è limitato alla compensazione dei costi e delle perdite effettivamente rilevanti. Pertanto, la correzione degli importi da parte delle autorità nazionali è compatibile con tale principio, anche prima dell’adozione di un atto della Commissione di esclusione dal finanziamento.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, letti in combinato disposto con l’articolo 310, paragrafo 5, TFUE e con i principi di tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto, non ostano alla riduzione, da parte delle autorità nazionali, dell’importo di un aiuto FEASR inizialmente calcolato in eccesso a causa di un errore di calcolo accertato dalla Corte dei conti europea. Tale riduzione può essere adottata senza attendere una decisione della Commissione che escluda dal finanziamento dell’Unione le somme indebitamente riconosciute.
Principi affermati
- Gli Stati membri, nell’attuazione della PAC e dei fondi FEASR, devono correggere le sovracompensazioni e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
- La Commissione non è il solo soggetto abilitato a far cessare un pagamento indebito: le autorità nazionali devono intervenire tempestivamente.
- Il legittimo affidamento non può legittimare il mantenimento di un aiuto concesso in violazione di una norma chiara del diritto UE.
- La certezza del diritto non impedisce la rettifica di importi riconosciuti in eccesso quando la base normativa è inequivoca.
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