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Sentenza

Sentenza n. 540/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato n. P-MS/L/Q/2023/100100 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 17 novembre 2025 e notificato lo stesso giorno.

Giustizia amministrativa202600371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato per mancata instaurazione del rapporto di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, motivato dalla sopravvenuta dichiarazione del datore di lavoro di disinteresse all'assunzione e, quindi, dal venir meno dei presupposti del nulla-osta. Ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché la mancata instaurazione del rapporto era riconducibile esclusivamente alla sfera del datore di lavoro e sarebbe stata inoltre determinata dal ritardo amministrativo nella gestione del procedimento. Il ricorrente ha altresì riproposto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta dalla Commissione competente per manifesta infondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Toscana, ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando si interrompe un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Tale presupposto non ricorre quando il rapporto non è mai stato instaurato: la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro comporta la revoca del nulla-osta, poiché vengono meno i presupposti del suo rilascio. È stata conseguentemente respinta anche l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio.

  • art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002

    Il ricorrente ha riproposto al Collegio l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è stata respinta per manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per una causa non imputabile al lavoratore.
  • Quando il rapporto di lavoro previsto dal nulla-osta non viene mai instaurato, la mancata sottoscrizione del contratto comporta il venir meno dei presupposti del nulla-osta e ne giustifica la revoca.
  • La dichiarazione del datore di lavoro di sopravvenuto disinteresse all'assunzione, se impedisce l'instaurazione del rapporto di lavoro, non consente di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza di un precedente rapporto lavorativo effettivamente instaurato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEfficacia ed esecutorietà

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