Cassazione Penale, Sentenza n. 21909/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su art. 606 comma 1 lett. c) e e) c.p.p., deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte di appello in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.; il ricorrente sostiene che lo stesso giudice d'appello aveva individuato elementi utili al riconoscimento dell'attenuante ma nondimeno l'ha esclusa
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 62 n. 4 c.p., rilevando che la Corte di appello aveva escluso l'attenuante richiamando un precedente di legittimità ormai superato. La Suprema Corte ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 24990/2020) secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, anche ai delitti commessi per motivo di lucro, inclusi i reati in materia di stupefacenti. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 62 n. 4 c.p. e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. è stata dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Decisione del 30/03/2022
Norme richiamate
art. 73 comma 5 del DPR 3409/90
art. 73 comma 5 del DPR 3409/90
richiamato per spiegare la riqualificazione del fatto e la correzione di errore materiale operata in sede di appello
art. 62 n. 4 cod. pen.
circostanza attenuante per fatto commesso per limitato profitto e di speciale tenuità del danno; la Corte ha ritenuto che possa essere applicata anche ai delitti in materia di stupefacenti quando ricorrano i presupposti
art. 606 comma 1 lett. c) e e) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. c) e e) cod. proc. pen.
norme invocate dal ricorrente per censurare la motivazione come contraddittoria e illogica nella mancata valutazione dell'attenuante
art. 624 cod. proc. pen.
norma applicata dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato nonostante l'annullamento limitato sul punto dell'attenuante
Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020 (Rv. 279499)
Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020 Rv. 279499
principio di legittimità secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è applicabile indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato e include i delitti commessi per motivo di lucro, compresi i reati in materia di stupefacenti
Massime di principio
- L'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. (limitato profitto e speciale tenuità del danno) può essere applicata anche ai reati in materia di stupefacenti quando sussistano gli elementi che la caratterizzano, indipendentemente dalla natura del bene giuridico tutelato
- Il giudice di merito non può fondare il diniego dell'attenuante su precedenti di legittimità superati dalle Sezioni Unite; deve conformarsi all'indirizzo della Corte di cassazione stabilito in sede di Sezioni Unite
- Se in motivazione emergono elementi favorevoli al riconoscimento di un'attenuante ma il giudice non la applica con motivazione contraddittoria o illogica, la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo giudizio
- L'annullamento limitato sull'applicabilità di un'attenuante non incide necessariamente sull'affermazione della responsabilità penale: la sentenza di condanna può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p. e il riesame riguarderà solo la valutazione e la quantificazione della pena
- In situazioni analoghe è opportuno che il difensore evidenzi chiaramente in cassazione l'esistenza dei presupposti dell'attenuante e la giurisprudenza consolidata che rende applicabile l'attenuante anche ai reati contestati
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