Cassazione Civile, Ordinanza n. 35632/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una decisione di merito che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore, aveva dichiarato prescritto il credito contributivo portato da cartelle esattoriali non opposte, riformando la sentenza di primo grado che aveva invece applicato la prescrizione decennale. La Corte d'appello aveva però compensato le spese di entrambi i gradi, valorizzando il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione del termine prescrizionale applicabile. Il ricorrente principale ha censurato solo il capo sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che il contrasto giurisprudenziale non potesse giustificare la compensazione e che la motivazione fosse apparente o insufficiente. L'agente della riscossione, con ricorso incidentale, ha contestato invece la declaratoria di prescrizione, sostenendo che per i crediti iscritti a ruolo e portati da cartelle non impugnate dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., e non quella quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato la correttezza della decisione di merito sul punto decisivo della prescrizione, ribadendo che la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, perché la cartella è atto amministrativo e non titolo giudiziale definitivo. Ha inoltre ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello, poiché il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della decisione integra una ragione idonea a sorreggere la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Nel giudizio di legittimità ha compensato le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale per reciproca soccombenza, ma ha condannato il ricorrente principale a rifondere le spese all'INPS; ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato invocato come parametro del sindacato di legittimità per dedurre violazioni di legge sia sul capo spese sia sulla prescrizione.
artt. 91 e ss. c.p.c.
regolano la disciplina delle spese processuali, la cui violazione è stata dedotta con il ricorso principale.
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la presunta motivazione apparente o insufficiente sulla compensazione delle spese.
art. 2946 c.c.
la tesi del ricorso incidentale sosteneva l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale ai crediti iscritti a ruolo; la Corte ha escluso tale applicazione in assenza di titolo giudiziale definitivo.
art. 2953 c.c.
la Corte ha ribadito che la conversione della prescrizione breve in decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non già per la cartella di pagamento o l'avviso di addebito.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5
la scadenza del termine per opporsi alla cartella produce solo l'irretrattabilità del credito, non la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario.
L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10
individua il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai crediti contributivi, che continua a operare in assenza di titolo giudiziale definitivo.
D.L. n. 78 del 2010, art. 30
ha sostituito, dall'1 gennaio 2011, la cartella di pagamento con l'avviso di addebito INPS per i crediti previdenziali.
L. n. 122 del 2010
norma di conversione del D.L. n. 78 del 2010, richiamata per la disciplina dell'avviso di addebito.
D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19, comma 4, e 20, comma 6
il termine decennale previsto in tali disposizioni riguarda il procedimento amministrativo di rimborso delle quote inesigibili e non incide sul termine di prescrizione del credito verso il debitore.
art. 92, comma 2, c.p.c.
consente la compensazione, totale o parziale, delle spese nei casi tipizzati e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
legittima l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La scadenza del termine per proporre opposizione a una cartella di pagamento o a un avviso di addebito INPS comporta l'irretrattabilità del credito, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve del credito contributivo nella prescrizione ordinaria decennale.
- La prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. si applica solo quando il credito sia consacrato in un titolo giudiziale definitivo; gli atti amministrativi di riscossione non hanno efficacia di giudicato.
- Nel contenzioso sui crediti previdenziali, il subentro del nuovo concessionario della riscossione non muta la natura del credito né il relativo regime prescrizionale speciale.
- Ai fini della compensazione delle spese, il contrasto giurisprudenziale su una questione decisiva può costituire ragione idonea, perché rientra nella clausola delle gravi ed eccezionali ragioni analoghe alle ipotesi tipizzate dall'art. 92 c.p.c.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando dia conto, in modo chiaro, del contrasto giurisprudenziale rilevante nel caso concreto.
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