Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40688/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello, deducendo vizio ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo al punto relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e al bilanciamento con la recidiva reiterata. Il difensore lamenta che, pur avendo il G.U.P. riconosciuto le generiche (con giudizio di equivalenza), nel calcolo della pena ha applicato soltanto la diminuente ex art. 89 c.p. in coerenza con l'orientamento che limita la possibilità di operare una diminuzione quando opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4 c.p.; chiede che questa Corte sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. nella parte in cui preclude la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 c.p., e, in caso di accoglimento, che venga rideterminato il trattamento sanzionatorio a favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p. è già stata più volte ritenuta manifestamente infondata dalla stessa Corte (richiamate sentenze di legittimità). Non emergono argomenti nuovi che giustifichino un diverso esame. Perciò il ricorso non supera il filtro di ammissibilità (art. 606, comma 3 c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    Norma relativa al delitto contestato (richiamata a titolo di contestazione fattuale); non oggetto di valutazione di costituzionalità nel provvedimento.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al reato più grave contestato (richiamata dalla sentenza di merito); non oggetto della questione costituzionale trattata.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di responsabilità per il reato continuato; menzionato nella motivazione di merito (unificazione dei reati per continuazione).

  • art. 89 cod. pen.

    Prevede la diminuente per il rito (applicata nel calcolo della pena dal giudice di primo grado); nel caso è stata effettivamente considerata dal G.U.P.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Norma che vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4; la Corte di Cassazione conferma che tale divieto è legittimo e costituisce una deroga ragionevole all'ordinaria disciplina del bilanciamento delle circostanze.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Regola sulla recidiva reiterata: la sua operatività può essere preclusa dalla disciplina dell'art. 69 comma 4 c.p.; nella fattispecie è stato disputato il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione della motivazione del ricorso in cassazione; citato come vincolo formale rispettato nella esposizione dei motivi.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivazione di impugnazione: vizio di motivazione relativo all'omessa o contraddittoria valutazione della questione di costituzionalità; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità per manifesta infondatezza; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile perché la questione sollevata era già stata ripetutamente ritenuta infondata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese e la possibilità di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità: concretamente utilizzato per irrogare al ricorrente il pagamento di € 3.000,00.

  • art. 610 comma 5 e art. 611 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione al procedimento nella Corte (possibilità di contraddittorio scritto e mancanza di richiesta di trattazione orale): il processo si è svolto per iscritto in assenza di istanza di discussione orale.

  • artt. 3, 25, 27 Cost.

    Parametri costituzionali invocati dal difensore per sollevare la questione di legittimità (parità, legalità e proporzionalità della pena); la Corte ritiene che la questione sia già stata vagliata e non sussista contrasto con tali principi.

Massime di principio

  • Una questione di legittimità costituzionale già più volte dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione sarà solitamente ritenuta inammissibile se riproposta senza elementi nuovi o argomentazioni differenti.
  • L'art. 69, comma 4 c.p. (divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99 comma 4) è stato più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità compatibile con i principi costituzionali; pertanto il ricorso basato unicamente sulla sua dichiarazione di illegittimità costituzionale è a rischio di inammissibilità.
  • Quando il giudice di merito riconosce le attenuanti generiche ma la norma (o l'interpretazione giurisprudenziale) impedisce che esse prevalgano sulla recidiva, il calcolo della pena può risultare limitato alla sola diminuente ammessa: è necessario far valere, per ottenere diverso trattamento, argomentazioni nuove o una diversa qualificazione delle circostanze.
  • Per ottenere che una Corte sollevi una questione di legittimità costituzionale è necessario dimostrare che la questione non sia manifestamente infondata e che vi siano profili nuovi o contrastanti rispetto all'orientamento consolidato; altrimenti il rimedio processuale è destinato al rigetto per inammissibilità.
  • La presentazione di ricorsi in cassazione formulati su questioni già risolte comporta il rischio di condanna alle spese e, ove non si ravvisi assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.