Sentenza del 08/03/2018 n. 2648 - Comm. Trib. Prov. Catania
Spese del giudizio - emissione di sgravio contributivo - soccombenza virtuale - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa contributiva, chiedendo l’eliminazione o lo sgravio degli importi richiesti. Nel corso del giudizio l’Ente ha emesso lo sgravio contributivo, rendendo non più attuale la controversia.
La decisione
L’emissione dello sgravio ha determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, la cessazione non impedisce al giudice di valutare quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base delle rispettive pretese e difese, applicando il criterio della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese di giudizio. Il principio è conforme a Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8090.
Norme richiamate
Art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992
La cessazione della materia del contendere, determinata dall’annullamento o dallo sgravio dell’atto impugnato, comporta la definizione del giudizio senza una decisione sul merito. Il giudice può comunque regolare le spese considerando l’esito virtuale della controversia.
Principio giurisprudenziale della soccombenza virtuale
Quando il giudizio si estingue perché l’Amministrazione elimina spontaneamente la pretesa contestata, il giudice può stabilire le spese verificando quale parte avrebbe probabilmente perso se fosse stata pronunciata una decisione sul merito.
Massime di principio
- Lo sgravio o l’annullamento dell’atto impugnato durante il processo può determinare la cessazione della materia del contendere, ma non esclude automaticamente la condanna alle spese.
- La parte privata può ottenere il rimborso delle spese se l’intervento dell’Ente, sebbene successivo al ricorso, dimostra che la pretesa contestata non era destinata a prevalere.
- Per decidere sulle spese il giudice può effettuare una valutazione ipotetica dell’esito della causa, basata sugli atti disponibili e sulla fondatezza originaria del ricorso.
- L’Ente che elimina la pretesa dopo la proposizione del ricorso non è necessariamente esonerato dalle spese: rilevano il comportamento processuale e la soccombenza virtuale.
- La cessazione della materia del contendere non equivale a una vittoria formalmente pronunciata nel merito, ma può produrre un risultato economico favorevole al ricorrente attraverso la liquidazione delle spese.
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