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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42561/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano imputati per diffamazione aggravata continuata per frasi diffuse su social che definivano "la mafia ha i suoi tempi", denunciavano "sistemi mafiosi imprenditoriali locali" e accusavano Marinagri Spa di comportamenti "mafiosi" e di aver alterato un canale. In primo grado si era ritenuto che l'aggettivo "mafioso" si riferisse al sistema istituzionale; la Corte d'appello invece lo riferì alla società rappresentata dal Vitale e qualificò le espressioni come offensiva e diffamatoria. In cassazione i ricorrenti contestavano, tra l'altro, la legittimazione del Vitale a ottenere il risarcimento (poiché, al momento della costituzione in parte civile, non era più amministratore della società fallita), chiedevano che le espressioni fossero lette nel contesto critico rivolto al sistema e, per Santoriello, invocavano anche l'art. 51 c.p. come causa di giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto provata la valenza diffamatoria oggettiva delle espressioni (confermando la riconducibilità della condotta agli imputati) ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili. Il motivo è che la Corte d'appello, pur avendo accertato la diffamazione, non ha verificato né motivato l'esistenza di un danno subito personalmente da Vincenzo Vitale né il nesso causale tra il fatto-reato e tale danno, posto che lo stesso non era più amministratore/rappresentante legale della società al momento della domanda risarcitoria. Pertanto la sentenza è annullata nei soli effetti civili e rimessa al giudice civile competente in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 51 codice penale

    menzionata nel ricorso di Santoriello come causa di giustificazione

    Invocata dalla difesa come giustificazione, ma non è risultata avere efficacia risolutiva nella decisione della Corte; le censure fondate sono state di altra natura (soprattutto procedurale/di legittimazione civile)

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi applicati)

    Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv. 26128401; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Rv. 278145; Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Rv. 245098; Sez. 5, n. 39047 del 29/05/2019, Rv. 276855; Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254390; Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 258943

    Principi richiamati: l'offensività va valutata sul significato oggettivo delle espressioni nel contesto; la libertà di critica giustifica solo se la verità della notizia è dimostrata e le forme sono corrette; l'uso dell'attributo "mafioso" può costituire diffamazione se non supportato da elementi di verità; per la condanna al risarcimento in sede penale occorre che il giudice accerti anche il danno e il nesso causale quando il danneggiato agisce in proprio

Massime di principio

  • Per valutare se un'espressione è diffamatoria occorre considerare il significato oggettivo delle parole nel contesto specifico e nella percezione sociale in cui sono state usate.
  • Attribuire l'aggettivo "mafioso" a una società o a comportamenti imprenditoriali è, di per sé, potenzialmente offensivo e può integrare diffamazione se non esistono elementi a sostegno della veridicità dell'accusa.
  • La libertà di critica è una causa di giustificazione solo se la notizia è veritiera (o comprovabile) e le forme espositive sono proporzionate; la critica non giustifica affermazioni gratuite e offensive.
  • Per ottenere un risarcimento personale da sentenza penale è necessario che la parte civile dimostri (o che il giudice penale accerti) l'esistenza del danno subito in proprio e il nesso causale tra il reato e il danno; la mancata valutazione di questi elementi può comportare l'annullamento degli effetti civili.
  • Se la parte che chiede il risarcimento non ha più la qualifica o la legittimazione connessa all'oggetto dell'offesa (es. non è più rappresentante della società presa di mira), va valutata la legittimazione ad agire e l'eventuale disallineamento tra imputazione penale e titolarità del danno.
  • Un cambio di prospettiva motivazionale tra primo e secondo grado (ad esempio riferire l'offesa alla società anziché al sistema istituzionale) richiede motivazione adeguata e specifica; le pronunce che ribaltano i fatti trovati in primo grado devono spiegare con chiarezza le ragioni del diverso apprezzamento.

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