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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19408/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti, non ha esaminato i motivi di merito e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., dando atto della definizione transattiva intervenuta tra le parti. Non è stata adottata alcuna statuizione nel merito sulla prescrizione, sulla legittimazione o sull'interesse ad agire.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una debitrice principale e di altri soggetti quali eredi di un coobbligato, per il pagamento di una somma complessiva risultante da sessantuno cambiali emesse anni prima e rimaste insolute. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo dichiarando inammissibile la domanda del creditore per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. In appello il creditore aveva ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale aveva ritenuto che l'azione fosse stata proposta come azione causale e aveva accolto l'eccezione di prescrizione solo nei confronti degli eredi del coobbligato deceduto, ritenendo invece tempestivamente interrotta la prescrizione nei confronti della debitrice principale. I soccombenti in appello, qualificatisi nel ricorso come parti che agivano in proprio e non quali eredi della madre, hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo di voler impugnare la sentenza per ottenere una diversa affermazione in diritto sulla prescrizione del credito anche nei loro confronti. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione ad agire in proprio; nel corso del giudizio si è inoltre costituito il subentro degli eredi del creditore per il decesso del medesimo. Prima dell'adunanza i ricorrenti hanno poi rinunciato al ricorso, dichiarando che tra tutte le parti era intervenuta una definizione transattiva delle reciproche pretese, con accordo anche sulla compensazione integrale delle spese; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    è la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalle controparti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle altre parti costituite, determina l'estinzione del giudizio, con assorbimento di ogni questione di merito o di rito eventualmente sollevata nel ricorso e nel controricorso.
  • Quando interviene una definizione transattiva della lite tra tutte le parti, la conseguente rinuncia al ricorso consente alla Corte di arrestare il processo senza pronunciarsi sulle questioni sostanziali dedotte in impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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