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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22908/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva: i) errata applicazione della disciplina del concorso di reati e della continuazione, sostenendo che le percosse (capo b) e la minaccia (capo a) erano contestuali e dunque assorbite nel reato di danneggiamento con violenza alla persona (capo c); ii) mancata acquisizione di prova decisiva (un CD con filmati pubblicati il giorno dopo) contestando il diniego ai sensi dell'art. 187 c.p.p.; iii) errore nell'applicazione dell'art. 612 c.p. e insufficiente motivazione sulla offensività/gravezza della minaccia; iv) erronea applicazione dell'art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), perché le parole offensive non sarebbero state pronunciate in costanza di atto d'ufficio; v) illogicità e travisamento della prova circa l'effettivo danneggiamento della telecamera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il delitto di danneggiamento con violenza alla persona assorbe le percosse e la minaccia quando queste siano contestuali al danneggiamento. Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi a) (minaccia) e b) (percosse), eliminando la pena relativa (30 giorni di reclusione) e determinando la pena finale ridotta (indicata in sette mesi). Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi: la censura sull'irrilevanza del CD è stata ritenuta già affrontata e motivata dalla Corte d'appello; le doglianze sull'art. 341-bis sono state considerate censure di fatto e quindi inammissibili; la contestazione relativa al mancato accertamento del danneggiamento della telecamera è stata ritenuta manifestazione di diversa ricostruzione dei fatti non appellabile in cassazione, data la prova testimoniale indicata in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 635 comma 2 cod. pen.

    Il reato di danneggiamento aggravato 'con violenza o minaccia' richiede che la violenza o la minaccia siano contestuali al fatto: quando ciò sussiste, la minaccia può essere assorbita nel reato di danneggiamento aggravato.

  • art. 581 cod. pen. (percosse)

    Le percosse, che determinano sensazioni dolorifiche ma non effetti morbosi, sono considerate modalità della condotta tipica del danneggiamento con violenza alla persona e quindi possono essere assorbite in quest'ultimo reato quando contestuali.

  • art. 612 cod. pen.

    La doglianza sull'applicazione di questa norma (atti persecutori o minaccia aggravata) è stata respinta nel merito/sostanzialmente considerata non decisiva alla luce della contestualità degli atti di danneggiamento; in ogni caso le censure di fatto sono inammissibili in cassazione.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Per la configurabilità dell'oltraggio è necessario che la frase offensiva sia pronunciata in luogo pubblico, in presenza di più persone e nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio: la Corte ha ritenuto integrati tali elementi, e le critiche di merito sono state considerate censure di fatto inammissibili.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    La Corte d'appello aveva ritenuto non acquisibile/irrilevante il CD prodotto dalla difesa; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e non fondata la censura sulla mancata acquisizione.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (depenalizzazione)

    La riformulazione normativa ha ristretto la configurabilità del danneggiamento aggravato alla fattispecie commessa 'con violenza alla persona o con minaccia', rendendo più coerente l'assorbimento dei reati minori (percosse, minaccia) quando siano contestuali.

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata con motivi nuovi, evitando spostamenti surrettizi dei termini di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando più condotte sono unitarie e contestuali (es. colpire una telecamera 'colpendo' anche la persona), il reato di danneggiamento con violenza alla persona può assorbire reati quali le percosse e la minaccia: non si devono infliggere condanne autonome per fatti che costituiscono modalità della stessa azione delittuosa.
  • La configurabilità dell'aggravante 'con violenza o minaccia' nel danneggiamento non richiede che la violenza o la minaccia siano finalizzate ad agevolare l'esecuzione del danneggiamento: è sufficiente la contemporaneità rispetto all'atto dannoso.
  • Le censure di fatto (diversa valutazione delle prove o ricostruzione alternativa degli eventi) sono, in Cassazione, per lo più inammissibili; il ricorso deve impugnare vizi di diritto o travisamento della prova adeguatamente motivato.
  • La mancata acquisizione di un elemento probatorio deve essere contestata dimostrando la sua decisività e l'irrilevanza delle motivazioni che hanno determinato il diniego; altrimenti la decisione del giudice di merito sarà confermata.
  • Per l'oltraggio a pubblico ufficiale è necessario che le espressioni offensive siano rivolte al pubblico ufficiale in servizio, in luogo pubblico e in presenza di terzi; tali requisiti sono elementi costitutivi che il giudice deve accertare e motivare.
  • In sede di cassazione non è possibile introdurre motivi nuovi per sanare vizi di ammissibilità del ricorso originario (richiamo art.585 c.p.p.); inoltre la Cassazione può annullare senza rinvio e determinare la pena quando la necessità è univoca alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili.

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