Cassazione Penale, Sentenza n. 22908/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva: i) errata applicazione della disciplina del concorso di reati e della continuazione, sostenendo che le percosse (capo b) e la minaccia (capo a) erano contestuali e dunque assorbite nel reato di danneggiamento con violenza alla persona (capo c); ii) mancata acquisizione di prova decisiva (un CD con filmati pubblicati il giorno dopo) contestando il diniego ai sensi dell'art. 187 c.p.p.; iii) errore nell'applicazione dell'art. 612 c.p. e insufficiente motivazione sulla offensività/gravezza della minaccia; iv) erronea applicazione dell'art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), perché le parole offensive non sarebbero state pronunciate in costanza di atto d'ufficio; v) illogicità e travisamento della prova circa l'effettivo danneggiamento della telecamera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il delitto di danneggiamento con violenza alla persona assorbe le percosse e la minaccia quando queste siano contestuali al danneggiamento. Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi a) (minaccia) e b) (percosse), eliminando la pena relativa (30 giorni di reclusione) e determinando la pena finale ridotta (indicata in sette mesi). Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi: la censura sull'irrilevanza del CD è stata ritenuta già affrontata e motivata dalla Corte d'appello; le doglianze sull'art. 341-bis sono state considerate censure di fatto e quindi inammissibili; la contestazione relativa al mancato accertamento del danneggiamento della telecamera è stata ritenuta manifestazione di diversa ricostruzione dei fatti non appellabile in cassazione, data la prova testimoniale indicata in sentenza.
Norme richiamate
art. 635 comma 2 cod. pen.
Il reato di danneggiamento aggravato 'con violenza o minaccia' richiede che la violenza o la minaccia siano contestuali al fatto: quando ciò sussiste, la minaccia può essere assorbita nel reato di danneggiamento aggravato.
art. 581 cod. pen. (percosse)
Le percosse, che determinano sensazioni dolorifiche ma non effetti morbosi, sono considerate modalità della condotta tipica del danneggiamento con violenza alla persona e quindi possono essere assorbite in quest'ultimo reato quando contestuali.
art. 612 cod. pen.
La doglianza sull'applicazione di questa norma (atti persecutori o minaccia aggravata) è stata respinta nel merito/sostanzialmente considerata non decisiva alla luce della contestualità degli atti di danneggiamento; in ogni caso le censure di fatto sono inammissibili in cassazione.
art. 341-bis cod. pen.
Per la configurabilità dell'oltraggio è necessario che la frase offensiva sia pronunciata in luogo pubblico, in presenza di più persone e nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio: la Corte ha ritenuto integrati tali elementi, e le critiche di merito sono state considerate censure di fatto inammissibili.
art. 187 cod. proc. pen.
La Corte d'appello aveva ritenuto non acquisibile/irrilevante il CD prodotto dalla difesa; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e non fondata la censura sulla mancata acquisizione.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (depenalizzazione)
La riformulazione normativa ha ristretto la configurabilità del danneggiamento aggravato alla fattispecie commessa 'con violenza alla persona o con minaccia', rendendo più coerente l'assorbimento dei reati minori (percosse, minaccia) quando siano contestuali.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata con motivi nuovi, evitando spostamenti surrettizi dei termini di impugnazione.
Massime di principio
- Quando più condotte sono unitarie e contestuali (es. colpire una telecamera 'colpendo' anche la persona), il reato di danneggiamento con violenza alla persona può assorbire reati quali le percosse e la minaccia: non si devono infliggere condanne autonome per fatti che costituiscono modalità della stessa azione delittuosa.
- La configurabilità dell'aggravante 'con violenza o minaccia' nel danneggiamento non richiede che la violenza o la minaccia siano finalizzate ad agevolare l'esecuzione del danneggiamento: è sufficiente la contemporaneità rispetto all'atto dannoso.
- Le censure di fatto (diversa valutazione delle prove o ricostruzione alternativa degli eventi) sono, in Cassazione, per lo più inammissibili; il ricorso deve impugnare vizi di diritto o travisamento della prova adeguatamente motivato.
- La mancata acquisizione di un elemento probatorio deve essere contestata dimostrando la sua decisività e l'irrilevanza delle motivazioni che hanno determinato il diniego; altrimenti la decisione del giudice di merito sarà confermata.
- Per l'oltraggio a pubblico ufficiale è necessario che le espressioni offensive siano rivolte al pubblico ufficiale in servizio, in luogo pubblico e in presenza di terzi; tali requisiti sono elementi costitutivi che il giudice deve accertare e motivare.
- In sede di cassazione non è possibile introdurre motivi nuovi per sanare vizi di ammissibilità del ricorso originario (richiamo art.585 c.p.p.); inoltre la Cassazione può annullare senza rinvio e determinare la pena quando la necessità è univoca alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili.
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