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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4950/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore (Avv. Raul Pellegrino) avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva ripristinato la custodia in carcere. Si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 275, comma 3, c.p.p.: il Tribunale avrebbe riformato la sostituzione della misura senza motivazione rafforzata, senza confrontarsi con gli elementi che avrebbero dimostrato un'attenuazione delle esigenze cautelari (incensuratezza, braccialetto elettronico, "tempo silente", posizioni analoghe di coindagati), e senza considerare la presunta dissoluzione del sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha richiamato e ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, quando il titolo cautelare riguarda reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui il 416-bis), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, superabile solo con elementi contrari idonei (ad es. prova della rescissione stabile del vincolo associativo). Ha inoltre rilevato che il Tribunale ha motivato positivamente la scelta cautelare: fatti contestati fino al 2018, ruolo operativo e apicale dell'indagato, assenza di segnali di rescissione dei legami con il sodalizio e natura storica dell'articolazione della "Società Foggiana", elementi ritenuti idonei a fondare un pericolo concreto di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo di tipo mafioso; rientra tra i reati per i quali l'art. 275, comma 3, c.p.p. opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati ivi indicati; secondo la Corte tale presunzione, essendo speciale, prevale sulla norma generale e può essere superata solo da elementi concreti che provino la rescissione dei legami o altri segni contrari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ritiene che, rispetto all'art. 275, comma 3, debba cedere il passo nella disciplina dei reati ivi indicati, in quanto norma generale subordinata alla speciale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata in rapporto al tema dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; la Corte considera prevalente la disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, rispetto a disposizioni generali come questa.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (riforma)

    Riforma citata nel dibattito giurisprudenziale in relazione al cd. "tempo silente"; la Corte osserva che la riforma non impone, di per sé, che il decorso del tempo valga a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, senza ulteriori elementi concreti.

Massime di principio

  • Se il titolo cautelare riguarda reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. 416-bis), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, che prevale sulla disciplina generale.
  • La presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con elementi concreti e probatori che dimostrino la rescissione stabile dei legami con l'organizzazione o altri segni contrari alla pericolosità; il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente.
  • Nelle impugnazioni cautelari è essenziale un confronto argomentativo puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato: deduzioni generiche o mancato confronto specifico possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Fattori attenuanti sul piano personale (incensuratezza, braccialetto elettronico, misure meno afflittive) sono rilevanti ma non determinanti se non accompagnati da elementi che provino l'effettiva cessazione dei rapporti associativi o l'assenza di rischio di reiterazione.
  • La valutazione del giudice deve considerare la natura del reato (permanente vs istantaneo) e la tempistica degli atti contestati: per reati associativi di tipo mafioso la persistenza di condotte fino a date relativamente prossime all'adozione della misura sostiene la sussistenza del pericolo cautelare.
  • Per la difesa, in casi analoghi, la strategia più efficace è documentare e provare la reale disgregazione del vincolo associativo (elementi di disengagement, manca di contatti, attività lecite stabili) e formulare un'argomentazione dettagliata e circostanziata rispetto alla motivazione del giudice di merito.

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