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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23490/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di alcune delibere assembleari di una società per azioni con cui erano stati approvati i bilanci di esercizio, respinta l’azione di responsabilità verso gli amministratori, nominato un nuovo consiglio di amministrazione e conferito l’incarico a una società di revisione. Dopo il rigetto in primo grado, l’appello era stato inizialmente dichiarato inammissibile per difetto di interesse delle socie, ma la Cassazione aveva poi cassato tale decisione limitatamente alle due socie ricorrenti, disponendo il rinvio. In sede di rinvio la Corte d’appello ha nuovamente rigettato l’appello, ritenendo: inammissibili per genericità e difetto di specificità le censure sul bilancio 1992; infondate quelle sul bilancio 1999 e sulle altre delibere, anche perché le voci oscure erano state chiarite in bilanci successivi e non era stato adeguatamente censurato il difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Le socie hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, sostenendo di essere state illegittimamente condannate anche alle spese del precedente giudizio di legittimità nonostante l’esito favorevole ottenuto in quella fase; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato vari elementi relativi ai bilanci e alle delibere impugnate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la soccombenza va valutata con criterio unitario e globale rispetto all’esito complessivo della lite, sicché è corretta la regolazione delle spese anche in relazione al giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma mirava a una nuova valutazione del merito e non censurava in modo specifico tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza di rinvio, tra cui il difetto di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. e la legittimità della delibera sul bilancio 1999. Le ricorrenti sono state inoltre condannate alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza ai fini della liquidazione delle spese deve essere valutata con criterio unitario e globale sull’esito complessivo della lite; non è corretto separare artificialmente i singoli gradi per attribuire la soccombenza in uno e la vittoria in un altro.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile richiedere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché il momento della sua deduzione processuale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il rigoroso rispetto degli oneri di specificazione e deposito degli atti rilevanti a supporto del vizio denunciato.

  • art. 12 preleggi

    la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali e come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 342 c.p.c.

    i motivi di appello devono essere specifici; la mancanza di specificità rende inammissibile la censura e tale ratio deve essere attaccata specificamente in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo i presupposti, il ricorrente soccombente deve versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile la soccombenza ai fini delle spese va valutata in modo unitario sull’intera vicenda processuale, tenendo conto dell’esito complessivo della lite e non di ciascun grado isolatamente considerato.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone l’indicazione di un fatto storico decisivo, discusso e realmente trascurato dal giudice; non basta contestare la valutazione delle prove o sollecitare una nuova ricostruzione del merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le basi argomentative decisive.
  • La specificità dei motivi di appello è requisito essenziale: la critica generica alla sentenza di primo grado non consente il riesame del merito e, se non contestata, tale ratio impedisce l’accoglimento del ricorso per cassazione.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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