Cassazione Civile, Ordinanza n. 37132/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato originariamente da una società, con garanzia ipotecaria su un immobile; successivamente, in occasione della cessione dell'immobile ipotecato, un'altra società avrebbe assunto per accollo le obbligazioni derivanti dal finanziamento. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato nulle le clausole sugli interessi convenzionali e sulla capitalizzazione, rideterminando il credito della banca e ordinando anche la cancellazione della segnalazione in Centrale rischi. In appello la banca, subentrata nel rapporto, aveva ottenuto una riforma parziale con condanna solidale delle due società al pagamento di una somma maggiore. Le ricorrenti hanno censurato: 1) la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta contraddittoria perché avrebbe dichiarato nulli tutti gli interessi ma poi escluso solo quelli moratori; 2) la condanna di una delle società, sostenendo che nei suoi confronti la banca non aveva formulato alcuna domanda, sicché la decisione sarebbe incorsa in extrapetizione e avrebbe pronunciato senza prova; 3) l'interpretazione delle clausole del mutuo del 2001 e il travisamento della consulenza tecnica, sostenendo che la mora sarebbe stata pattuita anche su rate comprensive di interessi corrispettivi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il secondo nei limiti in cui la corte territoriale aveva condannato una società senza che vi fosse una domanda della banca nei suoi confronti. Ha quindi cassato sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando l'inesistenza del debito di tale società. Il ricorso è stato invece rigettato quanto all'altra società, alla quale è rimasta la condanna al pagamento del credito della banca, con compensazione delle spese tra la società vittoriosa sul punto e la banca, e condanna della società soccombente alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha accolto il secondo motivo nei limiti dell'extrapetizione in danno di una delle società, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha rigettato gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della società per la quale mancava domanda della banca e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'inesistenza del debito di tale società. Per l'altra società ha rigettato il ricorso, confermando la sua condanna al pagamento del credito bancario. Le spese sono state compensate tra la società liberata e la banca, mentre la società soccombente è stata condannata alle spese di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per denunciare il vizio di motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria; la Corte esclude il vizio nella parte relativa agli interessi, ma lo valorizza indirettamente nel vaglio dell'extrapetizione come profilo di nullità processuale della decisione ultra petita.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione e del giusto processo.
art. 1344 c.c.
invocato dalle ricorrenti insieme alle norme sull'usura per sostenere la nullità dell'intera pattuizione di interessi; la Corte non accoglie tale estensione.
art. 1419 c.c.
invocato per sostenere che la nullità della clausola sugli interessi moratori avrebbe travolto l'intero assetto degli interessi; la Corte lo disattende, ritenendo la nullità limitata alla clausola usuraria.
art. 1815, secondo comma, c.c.
applicato dalla Corte nel senso che la sanzione della non debenza opera con riferimento alla sola pattuizione di interessi che superi la soglia usuraria, nella specie soltanto quelli moratori.
art. 113 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per dedurre pronuncia oltre i limiti della domanda.
art. 112 c.p.c.
la Corte ne fa applicazione per rilevare il vizio di extrapetizione, avendo la sentenza d'appello condannato una società senza domanda della banca nei suoi confronti.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo quale norma sulla decisione secondo le prove dedotte; la censura è assorbita dalla constatazione dell'extrapetizione.
art. 1362 c.c.
invocato per contestare l'interpretazione delle clausole del mutuo; la censura viene ritenuta inammissibile perché non decisiva rispetto al risultato finale.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel terzo motivo per l'interpretazione della disciplina degli interessi e del contratto.
L. 7 marzo 1996, n. 108
richiamata come legge antiusura, applicata nel senso che il superamento del tasso soglia va verificato con riferimento agli interessi pattuiti e che solo la componente usuraria è colpita dalla sanzione.
d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, conv. in L. 28 febbraio 2001, n. 24
richiamato quale norma interpretativa in materia di usura, rilevante per la valutazione della pattuizione degli interessi moratori.
art. 1375 c.c.
evocato dalla Corte nel ragionamento di sistema per escludere che la disciplina antiusura possa premiarne l'inadempimento del debitore rispetto all'adempimento puntuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In materia di mutuo, se il superamento del tasso soglia riguarda solo gli interessi moratori e non gli interessi corrispettivi, la sanzione di non debenza opera limitatamente alla clausola usuraria relativa alla mora e non travolge l'intera pattuizione sugli interessi.
- La nullità o inefficacia per usura non si estende automaticamente agli interessi leciti: occorre distinguere tra la componente corrispettiva, se entro soglia, e quella moratoria, se eccedente, con conseguente rideterminazione del credito solo per la parte illecita.
- Il giudice non può pronunciarsi nei confronti di un soggetto in assenza di una domanda proposta dalla controparte; la condanna emessa oltre i limiti del petitum integra extrapetizione e va cassata.
- Quando la questione decisiva è l'assenza di domanda nei confronti di una parte, l'eventuale errore sull'interpretazione del contratto o sulla prova può risultare non concludente ai fini del decisum finale.
- Nell'interpretazione della disciplina antiusura, la soluzione va coordinata con i principi di sistema e con la buona fede, evitando letture che finiscano per avvantaggiare il debitore inadempiente rispetto a chi adempie regolarmente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37047/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37054/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37055/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37056/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37057/2022 del 19/12/2022
- ordinanza_civile · 19 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37068/2022 del 19/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →