Cassazione Civile, Ordinanza n. 11185/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società nei confronti di un soggetto che aveva ricevuto due pagamenti, effettuati rispettivamente il 28.10.2010 e il 21.12.2010. Il tribunale aveva dichiarato inefficaci i pagamenti perché compiuti nel semestre anteriore al fallimento, retrodatando il dies a quo del periodo sospetto alla data di deposito della prima domanda di concordato preventivo (11.3.2011), poi dichiarata inammissibile, e valorizzando il principio di consecuzione tra procedure concorsuali. La corte d'appello aveva confermato sia la retrodatazione sia la scientia decoctionis, rigettando anche l'eccezione di esenzione per pagamenti nei termini d'uso. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. e delle norme sul concordato e sulla consecuzione, sostenendo che il periodo sospetto dovesse decorrere solo dalla seconda domanda di concordato, ammessa, e non dalla prima domanda poi inammissibile; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la consecuzione e lo stato di insolvenza non potevano essere desunti da una mera crisi e che l'insolvenza doveva risultare dalla sentenza di fallimento; 3) vizio motivazionale per asserito contrasto tra passaggi della sentenza d'appello in tema di prova della scientia decoctionis e dei ritardi di pagamento. È stata inoltre esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di revocatoria fallimentare, il principio di consecuzione tra procedure concorsuali opera anche quando la prima domanda di concordato non sia stata ammessa, sia stata dichiarata inammissibile o sia stata abbandonata, con conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di deposito della domanda di concordato nel caso esaminato, poiché la fattispecie era anteriore all'entrata in vigore dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall., ma era comunque regolata dal preesistente principio giurisprudenziale. Ha inoltre escluso che fosse necessario che la sentenza dichiarativa di fallimento accertasse espressamente la coincidenza tra crisi e insolvenza già al momento della prima domanda di concordato, precisando che tale accertamento, ai fini revocatorî, può essere compiuto dal giudice della revocatoria. La censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile perché non integrava un vizio rilevante e comunque investiva un passaggio argomentativo aggiuntivo coperto da giudicato interno. La procura al difensore è stata ritenuta valida. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.fall.
La revocatoria dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto può operare anche quando il termine iniziale venga retrodatato per effetto della consecuzione tra procedure concorsuali.
art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
L'esenzione per i pagamenti nei termini d'uso richiede un accertamento specifico, che nel caso è stato confermato e non validamente censurato.
art. 69-bis, comma 2, l.fall.
"nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese"
La norma non era applicabile ratione temporis, ma è stata letta come recepimento legislativo di un principio giurisprudenziale preesistente sulla consecuzione e sulla retrodatazione del periodo sospetto.
art. 160, comma 3, l.fall.
Lo stato di crisi è assimilato, ai fini della consecuzione, allo stato di insolvenza presupposto del fallimento.
art. 161, comma 5, l.fall.
La pubblicazione della domanda nel registro delle imprese è stata richiamata come scelta pubblicitaria introdotta solo con la riforma del 2012, non applicabile al caso concreto.
art. 161, comma 6, l.fall.
La domanda di concordato con riserva produce effetti protettivi che incidono anche sul sistema delle revocatorie, secondo la ricostruzione della Corte.
art. 168 l.fall.
La domanda di concordato è idonea a produrre effetti protettivi e a costituire lo status di debitore concordatario anche prima dell'ammissione.
art. 152, comma 3, l.fall.
Per le società, la decisione o deliberazione sulla domanda di concordato deve risultare da verbale notarile depositato e iscritto nel registro delle imprese.
art. 5 l.fall.
Lo stato di insolvenza coincide con l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e va accertato al momento della dichiarazione di fallimento.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare l'accertamento dei fatti, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 2697 c.c.
Invocato in relazione all'onere della prova della scientia decoctionis e della consecuzione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento fosse correttamente svolto.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la censura non è stata accolta.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile perché non ricadeva nei limiti del controllo di legittimità stabiliti dalla giurisprudenza.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale allegata telematicamente al ricorso è stata ritenuta valida, in quanto digitalizzata e autenticata secondo le modalità ritenute idonee dalle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato il raddoppio del contributo unificato per effetto del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, quando una dichiarazione di fallimento sia preceduta da una procedura di concordato preventivo, il principio di consecuzione tra procedure può operare anche se la prima domanda di concordato non è sfociata in un provvedimento di ammissione, ma sia stata dichiarata inammissibile, respinta o abbandonata.
- Ai fini della revocatoria, il dies a quo del periodo sospetto può essere retrodatato alla data di deposito della domanda di concordato, quando la fattispecie sia anteriore alla disciplina positiva dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall., in quanto tale norma ha recepito un principio giurisprudenziale preesistente.
- L'accertamento della unitarietà tra stato di crisi e stato di insolvenza, rilevante per la consecuzione tra procedure, non deve necessariamente risultare dalla sola sentenza dichiarativa di fallimento; può essere compiuto dal giudice della revocatoria quale specifico tema di decisione.
- La semplice proposizione della domanda di concordato è sufficiente a produrre effetti protettivi e a segnare l'avvio di una procedura rilevante ai fini della consecuzione, indipendentemente dalla successiva ammissione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione richiede un reale deficit motivazionale nei limiti rigorosi del controllo di legittimità; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze o isolare un passaggio argomentativo secondario, soprattutto se coperto da giudicato interno.
- La procura speciale al ricorso per cassazione notificato e depositato in modalità telematica è valida se la sottoscrizione autografa della parte è autenticata dal difensore con firma digitale e la procura è allegata o trasmessa secondo le modalità informatiche idonee a manifestare la volontà di impugnare.
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