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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07078/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da due atti di cessione di ramo d'azienda riguardanti il medesimo immobile aziendale: un primo trasferimento dalla società debitrice alla società ricorrente e un successivo trasferimento dalla ricorrente a un'altra società. Una creditrice della debitrice aveva ottenuto in primo e secondo grado la declaratoria di inefficacia relativa, ex art. 2901 c.c., del primo atto di cessione. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c., in combinato disposto con l'art. 2560, comma 2, c.c. e con l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sosteneva, da un lato, che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere sussistente l'eventus damni, perché il patrimonio della debitrice sarebbe stato capiente al momento della cessione del 2008; secondo la ricorrente, l'atto economicamente e causalmente rilevante ai fini del pregiudizio sarebbe stato invece il successivo conferimento del 2010, non impugnato. Dall'altro lato, la ricorrente affermava che quel successivo trasferimento avesse riguardato anche i debiti, sicché il creditore avrebbe potuto agire direttamente contro la società conferitaria ai sensi dell'art. 2560 c.c., senza bisogno di revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per un primo profilo, che le censure mirassero soltanto a rimettere in discussione la valutazione di merito e l'apprezzamento delle prove compiuti dalla Corte d'appello sull'eventus damni: tale valutazione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva motivatamente accertato che la cessione del 2008, per il rapporto tra valore del ramo ceduto e corrispettivo versato, per la costituzione recente della cessionaria e per il collegamento con una più ampia sequenza di atti di spossessamento patrimoniale, fosse idonea a pregiudicare le ragioni creditorie; inoltre, ha richiamato il principio per cui l'atto revocabile può essere anche collegato a successive dismissioni convergenti verso il medesimo risultato lesivo. Per un secondo profilo, la censura sull'art. 2560 c.c. è stata giudicata inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, rivolta contro una questione già ritenuta inammissibile dalla Corte d'appello per tardività processuale, statuizione non specificamente censurata in cassazione. Conseguentemente, è stata confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto dispositivo arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore; il pregiudizio può essere ravvisato anche in una sequenza di atti collegati convergenti al medesimo risultato lesivo e non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore.

  • art. 2560 c.c.

    La deduzione della possibilità di agire direttamente verso il cessionario del ramo d'azienda non è stata ritenuta rilevante ai fini della decisione, perché non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque proposta su una questione processualmente tardiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ricondotta, in sostanza, a una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 4, comma 8, d.m. n. 55 del 2014

    È stata applicata l'زيادة del compenso fino a un terzo in ragione della manifesta fondatezza delle difese della controricorrente.

  • art. 111, comma quarto, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel sostenere la possibilità di eseguire il titolo anche nei confronti del successore particolare, ma senza incidenza sulla decisione.

  • art. 66 legge fall.

    La curatela del fallimento è subentrata alla creditrice originaria nella posizione processuale.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede l'annientamento del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito, anche per effetto di una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio.
  • Ai fini della revocatoria, può essere impugnato anche un atto che si inserisca in una sequenza di operazioni collegate e convergenti verso un unico risultato lesivo; il creditore non è tenuto a colpire necessariamente l'atto successivo più ampio o economicamente più rilevante, se quello contestato è parte del medesimo disegno pregiudizievole.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata abbia motivatamente accertato i presupposti di fatto della decisione.
  • Le censure in cassazione devono colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi che si limitino a prospettare questioni non decisive rispetto alla motivazione effettivamente posta a base della decisione o già dichiarate inammissibili in appello senza specifica critica.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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