Cassazione Civile, Ordinanza n. 31287/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiata)
La controversia
La vicenda origina da un sinistro stradale avvenuto su una strada nel territorio di Montebello di Bertona, nel quale l'autovettura condotta dalla ricorrente impattava con un cinghiale, riportando danni. Il Giudice di Pace di Penne aveva condannato Regione Abruzzo e Provincia di Pescara al risarcimento. In appello la Regione Abruzzo aveva impugnato la decisione; il Tribunale di L'Aquila aveva dichiarato l'appello inammissibile e, "considerata la peculiarità del caso", aveva compensato integralmente le spese del grado. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché motivazione apparente e/o contraddittoria, perché la compensazione delle spese era stata disposta in base a una motivazione meramente generica, senza l'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni specificamente riferite alla controversia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: la formula adottata dal giudice di appello, limitata al richiamo della "peculiarità del caso", non soddisfa l'onere di esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella disciplina applicabile ratione temporis. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulle spese di lite, in combinato con l'art. 92 c.p.c., per censurare la compensazione disposta dal giudice di merito
art. 92, comma 2, c.p.c.
nella formulazione applicabile ratione temporis, consente la compensazione totale o parziale solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione e riferite a specifiche circostanze della controversia
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la motivazione apparente e/o contraddittoria del provvedimento che ha compensato le spese
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 376 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale è legittima solo se il giudice indica in modo espresso e concreto le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della decisione.
- Non è sufficiente una motivazione generica o stereotipata, come il mero richiamo alla 'peculiarità del caso', poiché essa non consente il controllo sulla reale esistenza dei presupposti di legge.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere ancorata a specifiche circostanze della controversia e non a formule di stile prive di contenuto giustificativo.
- La violazione dell'obbligo di motivazione sul capo delle spese comporta cassazione limitatamente a tale punto e rinvio al giudice di merito per nuova regolazione delle spese.
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