Cassazione Civile, Ordinanza n. 11622/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorrente tra una provincia e una lavoratrice inserita in progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, dapprima per attività formalmente ricondotte ai progetti "manutenzione strade" e poi "assistenza infanzia-adolescenza", e successivamente assunta a tempo indeterminato. La lavoratrice ha dedotto di aver svolto, per il periodo 1996-2004, mansioni di fatto impiegatizie e subordinate, estranee ai progetti LSU-LPU formalmente assegnati, chiedendo le differenze retributive corrispondenti al trattamento dovuto per un rapporto subordinato inquadrato in categoria C, con applicazione dell'art. 2126 c.c. La Corte d'appello ha confermato il diritto alle differenze, ritenendo provato lo svolgimento di fatto di un rapporto subordinato e disattendendo l'eccezione di prescrizione. In cassazione la Provincia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la domanda era frazionabile per periodi e non unitaria, con conseguente diversa ripartizione della giurisdizione; 2) violazione degli artt. 1, 2, 10 d.lgs. 468/1997 e 2126 c.c., sostenendo che le attività LSU-LPU non sarebbero tassative e che la Corte avrebbe erroneamente escluso la riconducibilità delle mansioni svolte ai lavori socialmente utili; 3) violazione degli artt. 1, 2 d.lgs. 468/1997 e 2126 c.c., per asserita contraddizione tra esclusione della subordinazione e applicazione dell'art. 2126 c.c.; 4) violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c. in tema di prescrizione, contestando che il termine non decorresse in costanza di rapporto, benché il rapporto fosse stato considerato di fatto subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo corretta la trattazione unitaria della vicenda poiché il dedotto inadempimento dell'amministrazione era unitario e si era protratto oltre il discrimine del 30 giugno 1998. Ha inoltre ribadito che i lavori socialmente utili non instaurano di regola un rapporto di lavoro subordinato, ma che in concreto può esservi un rapporto di fatto subordinato, con applicazione dell'art. 2126 c.c. se risultino provati l'inserimento nell'organizzazione dell'ente e l'adibizione a servizi istituzionali. È stato invece accolto il motivo sulla prescrizione, perché nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, anche quando il rapporto sia in fatto subordinato ma non stabilizzabile, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto: manca infatti il metus connesso al timore della mancata stabilizzazione, tipico del lavoro privato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare l'incidenza della prescrizione sulle pretese economiche e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001
La sopravvivenza della giurisdizione amministrativa è ipotesi eccezionale; quando la pretesa riguarda un inadempimento unitario protratto oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per l'intero rapporto, per evitare il frazionamento della tutela.
art. 1 d.lgs. 468/1997
Richiamato quale base normativa dei lavori socialmente utili; la Corte ne valorizza la funzione nell'inquadramento del rapporto LSU-LPU, senza attribuire di per sé natura subordinata al rapporto.
art. 2 d.lgs. 468/1997
Richiamato per descrivere il quadro normativo dei lavori socialmente utili e la loro finalità assistenziale/formativa.
art. 8 d.lgs. 468/1997
L'utilizzazione dei lavoratori in LSU non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa.
art. 10 d.lgs. 468/1997
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non lo considera decisivo sulla questione della tassatività delle attività, perché la ratio della decisione d'appello era l'accertamento in fatto della subordinazione di fatto.
art. 4 d.lgs. 81/2000
Richiamato come disposizione che riproduce il principio secondo cui l'utilizzazione in lavori socialmente utili non determina, di regola, l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
art. 2126 c.c.
Si applica al periodo in cui la prestazione lavorativa sia stata effettivamente resa in via di fatto come subordinata, pur in assenza di un valido rapporto; nel pubblico impiego contrattualizzato ciò non comporta stabilizzazione.
art. 36 d.lgs. 165/2001
Esclude la possibilità di instaurare un valido rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione in violazione della disciplina dell'impiego pubblico.
art. 2934 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di prescrizione dei crediti retributivi.
art. 2948 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di prescrizione quinquennale dei crediti periodici.
art. 360, nn. 1 e 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per il primo motivo di ricorso.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
artt. 28, 51, 97, 98 Cost.
Richiamati per evidenziare i vincoli costituzionali del pubblico impiego anche dopo la privatizzazione.
Corte cost. n. 63/1966
Richiamata dalla Corte d'appello in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto; la Cassazione ne limita la portata alla luce della successiva elaborazione delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, la regola di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 va interpretata in senso restrittivo: se la pretesa deriva da un unico inadempimento dell'amministrazione protratto oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche per la parte antecedente, così da evitare la frammentazione della tutela.
- L'occupazione in lavori socialmente utili non instaura, di regola, un rapporto di lavoro subordinato; tuttavia, se in concreto la prestazione si svolge con stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente e soggezione al potere direttivo, il rapporto può essere qualificato come subordinato di fatto e trovare applicazione l'art. 2126 c.c. per il periodo di effettivo svolgimento.
- Ai fini della qualificazione del rapporto, ciò che rileva non è la denominazione formale del progetto LSU-LPU, ma il concreto atteggiarsi della prestazione e l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, anche quando sia accertato un rapporto subordinato di fatto, la mancanza di una prospettiva giuridica di stabilizzazione esclude il metus idoneo a paralizzare la prescrizione: i crediti retributivi decorrono in costanza di rapporto dal momento della loro insorgenza, e quelli maturati alla cessazione da tale cessazione.
- La disciplina della prescrizione nel pubblico impiego non segue automaticamente la logica del lavoro privato, poiché nel primo manca l'aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione del posto che giustifica l'inerzia del lavoratore nel rapporto privato.
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