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Sentenza

Sentenza n. 3607/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma quanto al ricorso n. 5998 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania (sezione Sesta) n. 5410/2025, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 8047 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania (sezione Sesta) n. 5410/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 5410/2025, che aveva accolto il ricorso contro la procedura concorsuale per l'assunzione di un istruttore contabile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato non idoneo aveva impugnato la procedura concorsuale comunale deducendo, tra l'altro, la violazione del regolamento comunale e della disciplina statale in materia di composizione e nomina della commissione, per mancata pubblicazione di un avviso pubblico destinato alla raccolta delle candidature dei commissari esterni; l'illegittimità delle modalità cartacee della prova scritta a risposta multipla; carenze nella predisposizione e verbalizzazione dei quesiti; conflitto di interessi del responsabile dell'area finanziaria, il cui figlio aveva partecipato ad alcune selezioni; irregolarità nella nomina del responsabile del servizio, nella pubblicità degli atti, nella comunicazione dei criteri di valutazione e nella pubblicazione degli esiti. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo assorbente la violazione dell'art. 6 del regolamento comunale, interpretato nel senso di imporre un avviso pubblico per la scelta dei commissari. Il Comune e una candidata proponevano appello, deducendo l'erronea interpretazione del regolamento e dell'art. 9 d.P.R. 487/1994, l'autonomia regolamentare degli enti locali, l'assenza di lesività concreta e di interesse a ricorrere, nonché, per la candidata, la tardività e l'acquiescenza e l'omessa integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli e li ha accolti, respingendo il ricorso originario. Ha ritenuto che l'art. 6 del regolamento comunale disciplinasse compiutamente la composizione della commissione e rinviasse alla legislazione vigente soltanto quanto ai requisiti professionali e alla composizione dei commissari, senza imporre la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature. L'art. 89, comma 4, TUEL conferma il carattere suppletivo della disciplina statale rispetto alla regolamentazione locale in materia di reclutamento e organizzazione. Le ulteriori questioni sulla prova di resistenza e sull'interesse a ricorrere sono state ritenute assorbite quanto all'appello del Comune. L'appello della candidata è stato accolto per il medesimo motivo; le censure processuali relative all'omessa integrazione del contraddittorio, alla tardività e all'acquiescenza sono state respinte, poiché l'interesse a impugnare le modalità della procedura si attualizza, in assenza di clausole escludenti, con la conclusione della procedura e la presa d'atto della disciplina concorsuale non integra acquiescenza. Le censure riproposte dall'appellato sono state respinte: la nomina dei commissari era motivata mediante il richiamo ai curricula e non occorreva un confronto formalizzato tra le candidature; la modalità cartacea della prova non era illegittima, poiché l'art. 13, comma 2, d.P.R. 487/1994 non impone in via esclusiva la modalità digitale e risultavano adottati moduli con lettura ottica e codici a barre; la commissione aveva validato e sorteggiato i quesiti predisposti con il supporto di una società specializzata, senza che la mancata verbalizzazione autonoma dimostrasse lesioni della segretezza o della par condicio; il funzionario si era astenuto nelle selezioni cui partecipava il figlio e non era dimostrato un conflitto nelle altre procedure; le irregolarità formali relative alla nomina del responsabile, ai criteri di valutazione e alla pubblicazione degli esiti non erano accompagnate dalla prova di un pregiudizio concreto o di un'incidenza causale sull'esito. Spese del doppio grado integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive

    La Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni

    Il rinvio alle disposizioni legislative vigenti riguarda la composizione e i requisiti professionali dei commissari, non introduce l'obbligo di pubblicare un avviso pubblico per raccogliere le candidature.

  • art. 9 d.P.R. 487/1994

    La disposizione non è stata interpretata come fonte inderogabile dell'obbligo di avviso pubblico per la scelta dei commissari esterni, quando l'ente locale abbia disciplinato autonomamente la materia.

  • art. 35-ter d.lgs. 165/2001

    Il richiamo al Portale unico per il reclutamento non comporta, nel caso esaminato, un obbligo applicabile in presenza di una disciplina regolamentare comunale compiuta.

  • art. 3 d.lgs. 267/2000

    Riconosce agli enti locali autonomia normativa e regolamentare.

  • art. 7 d.lgs. 267/2000

    Riconosce la potestà regolamentare degli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

  • art. 89, comma 4, d.lgs. 267/2000

    In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

    La disciplina statale sul reclutamento opera in via suppletiva, quando manchi una disciplina regolamentare locale o per gli aspetti non regolati.

  • art. 13, comma 2, d.P.R. 487/1994

    Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove

    La formulazione vigente esprime una preferenza per la modalità digitale, ma non ne stabilisce l'obbligatorietà esclusiva; la modalità cartacea è legittima se assicura imparzialità, trasparenza e correttezza della valutazione.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    I principi di conflitto di interessi e astensione richiedono una situazione concreta riferibile allo specifico procedimento; non è sufficiente un collegamento astratto con altre procedure autonome.

  • artt. 6, 7 e 14 d.P.R. 62/2013

    Le regole sull'astensione non impongono l'estensione automatica dell'astensione a procedimenti diversi in assenza di un effettivo conflitto di interessi.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento orientano la procedura concorsuale, ma la loro violazione deve essere concretamente dimostrata.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi non esaminati o assorbiti, che nel caso concreto sono stati comunque respinti.

  • art. 27 c.p.a.

    La censura di omessa integrazione del contraddittorio è stata respinta, essendo state effettuate le notifiche ai soggetti interessati.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il richiamo alla nullità non ha condotto all'accoglimento, non essendo stata dimostrata una causa di nullità degli atti concorsuali.

Massime di principio

  • Quando un ente locale abbia disciplinato in modo compiuto la composizione e la nomina delle commissioni di concorso mediante un proprio regolamento, il rinvio alle disposizioni legislative vigenti deve essere interpretato, salvo diversa previsione espressa, come riferito ai requisiti e alla composizione dei commissari e non come introduzione dell'obbligo di pubblicare un avviso pubblico per la raccolta delle candidature.
  • Ai sensi dell'art. 89, comma 4, TUEL, la disciplina statale delle procedure di reclutamento opera in via suppletiva rispetto alla disciplina regolamentare degli enti locali, applicandosi soltanto in mancanza di regolamentazione locale o per gli aspetti non regolati.
  • In assenza di clausole escludenti del bando, l'interesse a impugnare le regole della procedura concorsuale si attualizza con la conclusione della procedura e il suo esito negativo; la partecipazione alla procedura o la presa d'atto della disciplina concorsuale non determinano, di per sé, acquiescenza.
  • La modalità digitale di svolgimento delle prove concorsuali non è imposta in via esclusiva dall'art. 13, comma 2, d.P.R. 487/1994 nella formulazione vigente; l'amministrazione può utilizzare supporti cartacei, purché garantisca anonimato, trasparenza, imparzialità, tracciabilità e correttezza della valutazione.
  • Le irregolarità meramente formali degli atti di una procedura concorsuale non determinano l'annullamento se il ricorrente non dimostra un pregiudizio concreto e un'incidenza causale del vizio sul contenuto della prova, sulla par condicio o sull'esito della selezione.
  • L'obbligo di astensione del funzionario sussiste in relazione al procedimento nel quale è concreto il conflitto di interessi; non si estende automaticamente a procedure autonome per il solo fatto che il congiunto abbia partecipato ad alcune selezioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereAppelloMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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