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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25336/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/03/2021 con cui il GIP ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova proposta da Aggiano per il reato previsto dall'art. 186, commi 2 e 2-sexies, C.d.S. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 168-bis e ss. cod. pen., 464-bis e ss. cod. proc. pen.), sostenendo che l'istituto della recidiva non opererebbe ai sensi dell'art. 168-bis, che la sospensione per imputati maggiorenni non può essere limitata ai soli casi degli artt. 102 e ss. cod. pen., e che il diniego era fondato soltanto su un precedente penale non adeguatamente circostanziato; contesta in particolare la sussistenza dell'abitualità come ostativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis cod. pen.) è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve formulare una prognosi favorevole sull'efficacia riabilitativa del programma proposto; tale valutazione può considerare negativamente anche un solo precedente specifico. Il GIP aveva ritenuto impossibile formulare una prognosi favorevole alla luce dei parametri dell'art. 133 cod. pen., in particolare per la presenza di un precedente specifico per omicidio colposo con sospensione della patente, reato correlato a violazioni del codice della strada, elemento che ostacolava la concessione della proba- tion per mancanza di resipiscenza. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    Disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sua applicazione richiede una prognosi favorevole sulla efficacia riabilitativa del programma e rimette al giudice un potere discrezionale di valutazione

  • art. 464-bis e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente come fondamento procedurale del ricorso in Cassazione; in generale riguardano profili procedurali di impugnazione e questioni formali inerenti i ricorsi

  • art. 186, commi 2 e 2-sexies C.d.S.

    Norme del Codice della Strada relative alla guida in stato di ebbrezza (fatti per i quali si chiedeva la messa alla prova); il reato contestato è pertanto connesso a violazioni della circolazione stradale

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene i criteri per la determinazione della pena e i parametri valutabili dal giudice (es. precedenti, personalità, gravità), utilizzati dal GIP per valutare la prognosi di recidiva e la mancanza di resipiscenza

  • artt. 102 e ss. cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere una limitazione illegittima all'accesso alla messa alla prova per maggiorenni; nel contesto della sentenza sono citati come riferimento alla disciplina che il ricorrente riteneva non dovesse limitare il beneficio

Massime di principio

  • La concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen. è discrezionale: il giudice deve formulare una prognosi favorevole sull'efficacia riabilitativa del programma proposto
  • Un singolo precedente penale specifico può legittimamente essere valutato dal giudice come ostativo alla concessione della messa alla prova se incide negativamente sulla prognosi di astensione da futuri reati
  • Il giudice non è obbligato a considerare tutti gli elementi elencati dall'art. 133 cod. pen.: può valorizzare solo quelli ritenuti prevalenti ai fini della prognosi
  • Se il giudice ritiene impossibile formulare una prognosi favorevole, non è tenuto ad esaminare o approvare nel merito il programma di trattamento proposto dall'imputato
  • Il diniego motivato della messa alla prova, fondato su valutazioni prognostiche e precedenti pertinenti, è sindacabile in Cassazione soltanto nei limiti di legittimità e può essere dichiarato inammissibile se il ricorso non dimostra vizio di legge o di motivazione

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