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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19169 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S.G. aveva impugnato gli avvisi relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, deducendo la prescrizione per i primi due anni, la non debenza del tributo per il 2005 poiché si era trasferita e l'immobile era rimasto vuoto, la violazione dei principi di affidamento e buona fede dello Statuto del contribuente e la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. Il Comune ha impugnato la decisione favorevole alla contribuente, lamentando, tra l'altro, l'omessa comunicazione dell'udienza di appello e contestando le valutazioni su prescrizione, inutilizzabilità dell'immobile e debenza della TARSU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Comune, rilevando che l'ente non aveva ricevuto la comunicazione della data dell'udienza di appello. Tale comunicazione è essenziale per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio; la sua omissione comporta la nullità della sentenza, anche se la parte ha comunque potuto proporre ricorso per cassazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti e non sono state decise definitivamente le questioni su prescrizione, debenza del tributo, inutilizzabilità dell'immobile e sanzioni.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31

    La comunicazione della data di udienza deve essere effettuata almeno trenta giorni prima dell'udienza di discussione.

    La comunicazione dell'udienza costituisce una garanzia essenziale del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La sua omissione determina la nullità della decisione adottata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Le garanzie processuali previste per il giudizio di primo grado, compresa la comunicazione dell'udienza prevista dall'art. 31, si applicano anche al giudizio di appello.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 70 e 71

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, il presupposto della TARSU, gli obblighi dichiarativi e i termini dell'accertamento. La Corte non ha esaminato nel merito la loro applicazione, poiché le questioni sono rimaste assorbite dall'accoglimento del vizio processuale.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161

    La norma disciplina i termini per la notifica degli avvisi di accertamento tributario. La relativa questione non è stata decisa dalla Corte, essendo stata resa irrilevante dal rinvio per la nullità del procedimento d'appello.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento; nel caso concreto è stato utilizzato per far valere l'omessa comunicazione dell'udienza d'appello.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la parte deve essere informata dell'udienza di discussione con il preavviso previsto dalla legge; l'omissione può comportare la nullità della sentenza.
  • La lesione del diritto di difesa non viene automaticamente esclusa dal fatto che la parte abbia potuto impugnare la decisione: la possibilità di proporre ricorso successivo non sostituisce la partecipazione al grado di giudizio interessato.
  • Quando una sentenza viene cassata per un vizio processuale, le questioni sostanziali non esaminate dalla Corte restano aperte e dovranno essere rivalutate dal giudice del rinvio.
  • La detenzione o il possesso dell'immobile e la sua concreta inutilizzazione possono incidere diversamente sull'obbligo TARSU, ma la sentenza in esame non stabilisce una regola definitiva su questo punto.
  • In presenza di un vizio processuale assorbente, la Corte può annullare la decisione senza pronunciarsi su prescrizione, termini di accertamento, debenza del tributo o sanzioni.

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