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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28114/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento di un premio previsto da un accordo aziendale del 10 ottobre 2007. Le lavoratrici sostenevano che tale emolumento avesse natura di voce retributiva individuale e non collettiva, e che quindi dovesse continuare a essere corrisposto anche dopo il recesso della società dall'accordo collettivo. La Corte d'appello aveva invece confermato il rigetto della domanda ritenendo il premio di natura collettiva e quindi non più dovuto dopo il recesso aziendale. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. per erronea interpretazione dell'art. 22 del contratto integrativo aziendale e per mancata considerazione del rapporto con l'art. 23 dello stesso accordo; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 2112 c.c. e omesso esame di un fatto controverso, lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata la volontà di uniformare il trattamento premiale dei dipendenti a fronte dei diversi trasferimenti d'azienda susseguitisi nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito dell'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato che, quando siano possibili più interpretazioni plausibili del testo negoziale, non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito per una delle interpretazioni possibili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in radice perché formulato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nonostante la causa fosse decisa con doppia conforme, senza che le ricorrenti indicassero specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1363 c.c.

    invocato come canone ermeneutico contrattuale, ma la censura è stata ritenuta una mera richiesta di rivalutazione del merito interpretativo

  • art. 1366 c.c.

    invocato come canone di interpretazione secondo buona fede, senza però indicare una concreta violazione delle regole ermeneutiche

  • art. 2112 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non compatibile con i limiti del sindacato di legittimità nel caso deciso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme quando il fatto sia stato ricostruito negli stessi termini nei due gradi di merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nel caso di decisione conforme di primo e secondo grado

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamata in relazione alla disciplina transitoria del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato quale fonte della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012

    richiamato per l'applicabilità della nuova formulazione del vizio motivazionale ai giudizi di appello introdotti dopo il termine previsto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dell'interpretazione di un accordo collettivo o integrativo aziendale, quando il giudice di merito abbia già adottato una soluzione plausibile e coerente con i canoni ermeneutici.
  • La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente in che cosa consista l'errore ermeneutico; non basta contrapporre alla decisione impugnata una lettura alternativa del testo negoziale.
  • Se del testo contrattuale sono possibili più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito per una di esse non è censurabile in cassazione solo perché la parte preferisca una diversa lettura.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando ricorra la "doppia conforme", salvo che il ricorrente indichi puntualmente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e dimostri che esse non coincidono.
  • La mera evocazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di superare i limiti del controllo di legittimità fissati per le sentenze rese in appello dopo la riforma del 2012 e nel regime della doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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