Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29702/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale, con sanzioni, emesso in relazione a un atto di cessione volontaria di terreni stipulato nell'ambito di un procedimento espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche. La contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo di avere diritto all'esenzione fiscale prevista per gli atti di esproprio e per le cessioni volontarie stipulate in dipendenza della procedura quando l'espropriante o l'acquirente sia lo Stato, perché l'agenzia regionale sarebbe subentrata ex lege a un commissario straordinario operante in una situazione emergenziale e la procedura sarebbe sostanzialmente imputabile allo Stato. Ha inoltre dedotto l'equipollenza tra cessione volontaria e decreto di esproprio, l'omessa pronuncia su questioni relative alla notificazione dell'atto anche al proprietario dei suoli e sulla natura emergenziale e statale della procedura, nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla spettanza dell'esenzione fiscale, affermando che le norme agevolative richiamate si riferiscono esclusivamente allo Stato-persona e non sono estensibili, in via interpretativa, ad altri soggetti pubblici o a enti che svolgano attività amministrativa o si inseriscano in procedure espropriative per conto dello Stato. Ha inoltre osservato che, quando la procedura è svolta e portata a compimento da un soggetto diverso dal titolare del potere ablatorio, quel soggetto resta l'attivo della procedura, senza che ciò comporti assimilazione allo Stato ai fini dell'esenzione. La quarta censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione, poiché non era stato adeguatamente trascritto il motivo di appello su cui si fondava la doglianza; in ogni caso, la censura sarebbe stata infondata perché la notifica dell'atto anche al venditore era irrilevante per la sua validità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986

    esenzione dall'imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere in dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l'espropriante o l'acquirente sia lo Stato

    la previsione agevolativa va riferita allo Stato-persona e non è estensibile ad altri soggetti pubblici o privati che svolgano attività amministrativa oggettiva

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990

    esenzione in tema di imposta ipotecaria

    l'esenzione segue la stessa limitazione soggettiva delle altre norme agevolative e riguarda esclusivamente lo Stato-persona

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990

    esenzione in tema di imposta catastale

    anche per tali imposte il beneficio è riservato allo Stato-persona

  • art. 45 d.P.R. n. 327/2001

    norma richiamata in tema di espropriazione e cessione volontaria

    non consente di estendere l'esenzione fiscale a soggetti diversi dallo Stato

  • art. 5 L. n. 225/1992

    norma richiamata sulla gestione dell'emergenza

    la disciplina emergenziale non comporta di per sé l'assimilazione dell'ente ricorrente allo Stato ai fini fiscali

  • art. 33 L.R. Campania

    norma regionale richiamata

    non idonea a mutare l'ambito soggettivo delle esenzioni fiscali riservate allo Stato

  • art. 10, comma 1, d.l. n. 91/2014 conv.

    norma richiamata dalla ricorrente

    non rileva ai fini dell'estensione del regime di esenzione al soggetto agente

  • DPCM 14.4.1995

    atto richiamato dalla ricorrente

    non incide sulla portata soggettiva dell'esenzione fiscale

  • L. n. 116/2014

    norma richiamata dalla ricorrente

    non consente l'applicazione del beneficio fiscale a soggetti diversi dallo Stato

  • artt. 118 e 119 Cost.

    parametri costituzionali invocati

    la Corte richiama il precedente orientamento secondo cui la limitazione del beneficio allo Stato è scelta discrezionale del legislatore e non è manifestamente irragionevole

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    la censura è stata ritenuta inammissibile o, comunque, infondata; la mancata specifica trascrizione del motivo di appello impedisce il controllo della doglianza

  • art. 366 c.p.c.

    principio di specificità del ricorso per cassazione

    il ricorrente deve trascrivere i passaggi essenziali dell'atto o del motivo su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali previste per gli atti di espropriazione per pubblica utilità vanno interpretate restrittivamente e si riferiscono allo Stato-persona, non potendo essere estese in via analogica o interpretativa a enti pubblici, società partecipate o soggetti che agiscano per conto della pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell'applicazione dell'esenzione non è decisivo che la procedura abbia finalità pubbliche o sia inserita in un contesto emergenziale: occorre che il soggetto espropriante o acquirente sia, in senso proprio, lo Stato.
  • Quando la procedura ablativa è svolta da un soggetto diverso dal titolare formale del potere espropriativo, quel soggetto resta il centro dell'attività procedimentale e non diviene automaticamente equiparabile allo Stato ai fini delle agevolazioni tributarie.
  • Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia richiede una puntuale allegazione e trascrizione del contenuto rilevante del motivo di appello o della deduzione ignorata, perché altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La notificazione dell'atto impositivo anche al venditore del bene, in una vicenda di cessione volontaria collegata a espropriazione, non è di per sé elemento decisivo per la validità dell'atto ai fini qui considerati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.