Ordinanza n. 1115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di rigetto della domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura selettiva, con condanna alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguardava la contestazione della domanda n. 21 del test di fisica e della risposta “raggiamento” fornita dal candidato, nonché l’utilizzo del dizionario durante la prova. L’appello cautelare deduceva l’illegittimità della valutazione e chiedeva la riforma dell’ordinanza, anche con riferimento alla condanna alle spese. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda cautelare prescindendo dalla questione della cosiddetta prova di resistenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto nel merito l’appello cautelare perché privo del fumus boni iuris. Ha ritenuto che, nel caso concreto, l’utilizzo del dizionario integrasse un indebito vantaggio per il candidato, avuto riguardo alla domanda n. 21 del test di fisica e alla risposta “raggiamento” fornita. È stato invece accolto il motivo relativo alle spese del giudizio cautelare di primo grado: considerata la natura della controversia e la variabilità degli strumenti compensativi nelle singole procedure di prova, sussistevano i presupposti per compensare le spese tra le parti, anziché porle a carico dell’originario ricorrente. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nell’ambito di una prova selettiva, l’uso di uno strumento non consentito può escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare quando, avuto riguardo alla specifica domanda e alla risposta fornita, esso attribuisca al candidato un indebito vantaggio.
- La valutazione cautelare della legittimità degli esiti di una prova selettiva può essere effettuata senza affrontare la questione della prova di resistenza quando l’appello risulti comunque privo di fumus boni iuris per altra autonoma ragione.
- La natura della controversia e la particolare variabilità degli strumenti compensativi applicabili nelle singole procedure di prova possono giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare, anche quando la domanda cautelare sia respinta.
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