Cassazione Civile, Ordinanza n. 22638/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo, proposta da una società cessionaria di un credito originariamente della banca mutuante, per un credito derivante da due mutui fondiari concessi a una società poi fallita e garantiti da ipoteca e da fideiussioni personali dei soci. La banca aveva già promosso esecuzioni immobiliari sui beni ipotecati e, ai sensi dell’art. 41 TUB, aveva ottenuto in sede esecutiva un’assegnazione provvisoria di parte del ricavato; nel fallimento era stata quindi domandata l’ammissione del credito residuo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo e il tribunale, sull’opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto che la domanda di insinuazione fosse limitata al solo residuo credito, con conseguente mancata insinuazione della parte già assegnata in esecuzione e con degradazione a chirografo del credito verso la socia fallita. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda di insinuazione andava letta come diretta all’accertamento dell’intero credito originario e del pagamento parziale già ricevuto; 2) violazione dell’art. 52, comma 2, l.f., affermando che aveva assolto l’onere di allegazione e prova del titolo, del quantum e della natura privilegiata, e che non era richiesta la formale insinuazione dell’intera somma già versata in esecuzione; 3) violazione delle norme sulla prelazione ipotecaria e sulla distribuzione dell’attivo, contestando la degradazione a chirografo del credito, anche in relazione alla somma provvisoriamente assegnata in sede esecutiva e alla garanzia ipotecaria.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la lettura del tribunale secondo cui la domanda di insinuazione era stata proposta solo per il credito residuo e non anche per la parte già soddisfatta in sede esecutiva, sicché non vi era violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha inoltre ribadito che, per il creditore fondiario, l’art. 41 TUB consente la prosecuzione dell’esecuzione individuale ma non deroga all’art. 52 l.f., che impone l’accertamento di ogni credito nel passivo fallimentare, comprensivo anche della somma già provvisoriamente percepita. Ha però accolto il terzo motivo nei limiti in cui censurava la degradazione a chirografo del credito: la Corte ha osservato che, se l’assegnazione in esecuzione è solo provvisoria e la prelazione si trasferisce sulla somma ricavata, non vi è giustificazione per degradare il credito a chirografo per il solo fatto della mancata insinuazione della parte già assegnata; la restante parte delle censure è stata dichiarata assorbita. Ne è derivata la cassazione con rinvio limitatamente al profilo della qualificazione del credito e della sua natura privilegiata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l'ambito oggettivo della decisione e non le mere ragioni poste a fondamento della stessa; nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione perché la domanda era stata interpretata come limitata al credito residuo.
art. 41 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)
La norma consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l'esecuzione sui beni ipotecati anche dopo il fallimento, ma non esonera dall'accertamento del credito nelle forme fallimentari.
art. 52, comma 2, l.fall.
Ogni credito, anche se assistito da prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nel passivo fallimentare; per il creditore fondiario l'insinuazione è necessaria anche rispetto alla somma provvisoriamente percepita in esecuzione.
art. 54 l.fall.
Richiamato dalla ricorrente per gli interessi sui crediti ammessi con prelazione.
art. 2748, comma 2, c.c.
Richiamato per la tutela della prelazione sulle somme ricavate dalla vendita del bene gravato.
art. 2808 c.c.
Richiamato quale norma sulla garanzia ipotecaria e sui suoi effetti.
art. 2855 c.c.
Richiamato per l'estensione della garanzia ipotecaria ai crediti accessori.
art. 111 l.fall.
Richiamato in relazione all'ordine di distribuzione dell'attivo fallimentare e al pagamento dei crediti con prelazione sulle cose vendute.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento del passivo, il creditore fondiario che abbia proseguito o iniziato l'esecuzione individuale dopo il fallimento deve comunque insinuare l'intero credito al passivo, comprensivo della somma già provvisoriamente assegnata in sede esecutiva, perché solo l'accertamento fallimentare rende definitiva l'attribuzione.
- La previsione dell'art. 41 TUB deroga al divieto di azioni esecutive individuali, ma non al regime concorsuale dell'art. 52 l.fall., che impone l'accertamento giurisdizionale di ogni credito nel fallimento.
- Ai fini dell'art. 112 c.p.c., non integra ultrapetizione il giudice che si limiti a interpretare il contenuto della domanda di insinuazione e a trarne le conseguenze giuridiche coerenti con il suo effettivo perimetro.
- L'assegnazione al creditore fondiario della somma ricavata dalla vendita del bene ipotecato in sede esecutiva è provvisoria fino all'accertamento nel passivo; la mancata o incompleta insinuazione non comporta automaticamente la perdita della prelazione sulla somma ricavata, che resta collegata alla garanzia reale.
- Se il credito è assistito da ipoteca e la vendita del bene garantito non lo soddisfa integralmente, la parte residua non può essere degradata a chirografo per la sola ragione della mancata definitiva acquisizione della somma provvisoriamente assegnata, dovendosi verificare la persistenza della prelazione trasferita sul ricavato.
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