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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13603/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento TARSU relativo all'anno 2008, emesso dal Comune per uno stabilimento destinato allo stoccaggio e deposito di generi alimentari. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che alcune aree dello stabilimento dovessero essere escluse dalla base imponibile o comunque assoggettate a riduzione, perché destinate alla produzione di rifiuti speciali, in particolare imballaggi secondari e terziari, che essa assumeva di avviare a recupero a proprie cure e spese. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma in appello la decisione era stata riformata e il Comune aveva ottenuto il riconoscimento della legittimità della pretesa tributaria. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 e dell'art. 184 d.lgs. 152/2006, sostenendo che gli imballaggi secondari e terziari non fossero soggetti a TARSU perché rifiuti speciali avviati a autosmaltimento/recupero; 2) violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/1993, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6 L. 241/1990, lamentando che l'onere di provare l'esistenza e la delimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali fosse stato erroneamente posto a suo carico; 3) violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 115 c.p.c., per non avere la CTR considerato la denuncia presentata con l'indicazione della superficie tassabile; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di riduzione parziale e forfettaria della superficie tassabile, in luogo dell'esenzione totale; 5) violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/1993 e del principio comunitario 'pay as you throw', con dedotta illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 53, 97 e 117 Cost. Nel corso del giudizio la ricorrente aveva anche chiesto l'interruzione del processo per sopravvenuto fallimento, istanza disattesa perché il giudizio di cassazione non è interrotto dal fallimento sopravvenuto.

La decisione

La Corte ha respinto l'istanza di interruzione per sopravvenuto fallimento della ricorrente, affermando che il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio e non subisce interruzione per il fallimento sopravvenuto della parte. Nel merito ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha ricostruito la disciplina TARSU/TIA e la normativa sugli imballaggi, chiarendo che gli imballaggi secondari e terziari non sono assoggettabili alla privativa comunale nel senso della raccolta e smaltimento urbano, ma ciò non comporta esenzione automatica dalla TARSU: per tali rifiuti si applica la disciplina dei rifiuti speciali, con esclusione dalla tassazione solo delle porzioni di superficie in cui si producono esclusivamente tali rifiuti. Ha ribadito che, ai fini della riduzione o esclusione, grava sul contribuente l'onere di indicare e delimitare le aree interessate e di fornire la relativa prova/documentazione; in mancanza, il Comune può determinare la superficie imponibile secondo i propri sopralluoghi e regolamenti. Ha inoltre escluso il contrasto della disciplina con il principio europeo 'chi inquina paga', ritenendo legittimo il criterio di commisurazione basato sulla superficie e sulla capacità potenziale di produzione dei rifiuti. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Per i locali in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, esclude dalla superficie tassabile solo la parte in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente tali rifiuti; non prevede un'esenzione generalizzata.

  • art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L'obbligo dichiarativo del contribuente si collega all'onere di comunicare i dati necessari per ottenere esclusioni o riduzioni della superficie imponibile.

  • art. 184, comma 3, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato per la qualificazione dei rifiuti di imballaggio e il loro regime speciale.

  • art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    La norma demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; in assenza del decreto, non opera la disciplina invocata dalla contribuente.

  • art. 265, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Le vigenti norme regolamentari e tecniche restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti norme attuative.

  • art. 49, commi 10 e 14, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Per gli imballaggi è previsto un regime di gestione speciale; la tariffa contempla riduzioni proporzionali per i rifiuti assimilati avviati al recupero, non un'esenzione automatica.

  • art. 21, commi 1, 2 lett. g, e 7, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Attribuisce ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani alcune categorie di rifiuti speciali e prevede il regime di privativa; per i rifiuti assimilati avviati al recupero è possibile una riduzione tariffaria, non l'esenzione totale.

  • art. 17, comma 3, L. 24 aprile 1998, n. 128

    Ha abrogato l'assimilazione ope legis dei rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali e di servizi, rendendo centrale il regolamento comunale.

  • art. 1, commi 183 e 184, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Ha esteso i criteri di determinazione TARSU e ha mantenuto in vigore, nelle more, la disciplina regolamentare previgente in materia di rifiuti.

  • art. 14, comma 7, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Conferma la perdurante applicazione dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa TARSU/TIA sino alla revisione della disciplina dei prelievi sui rifiuti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia sull'eccezione di riduzione parziale della superficie tassabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere della prova è stato interpretato nel senso che il contribuente deve provare i fatti costitutivi delle esclusioni o riduzioni richieste.

  • art. 6 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato in relazione al principio di buona amministrazione, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, la tassa si commisura di regola alla superficie dei locali e delle aree occupate o detenute; l'esclusione di porzioni di superficie costituisce eccezione che deve essere provata dal contribuente.
  • Quando si chiede l'esclusione o la riduzione per aree destinate alla produzione di rifiuti speciali, grava sul contribuente l'onere di denunciare e delimitare specificamente tali aree, fornendo all'ente impositore la documentazione necessaria.
  • Gli imballaggi secondari e terziari sono soggetti a un regime speciale: non possono essere ricondotti alla privativa comunale di raccolta e smaltimento come rifiuti urbani, ma ciò non implica una esenzione automatica dalla TARSU, bensì l'applicazione della disciplina dei rifiuti speciali e, al più, una riduzione proporzionale.
  • L'avviamento al recupero di rifiuti assimilati non comporta esenzione totale dal tributo, ma può fondare solo una riduzione tariffaria calcolata in concreto in proporzione alla quantità effettivamente recuperata.
  • Il criterio di calcolo del prelievo fondato sulla superficie e sulla potenziale produttività di rifiuti non contrasta, di per sé, con il principio europeo 'chi inquina paga', purché sia consentita prova contraria e non si impongano oneri manifestamente sproporzionati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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