Sentenza n. 296/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Area Vasta n. 2737 del 2 dicembre 2025 e relativa Comunicazione n. 0147406 del 3 dicembre 2025, relativa all'aggiudicazione di procedura aperta PI272734/25, per la fornitura di sistemi per la registrazione video poligrafica intensiva prolungata e di apparecchiatura ambulatoriali e relativo materiale di consumo occorrenti all'U.O. Neuropsichiatria Infantile dell'Irccs Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, Importo massimo complessivo attrezzature e materiale di consumo pari a Euro 370.000,00 IVA esclusa, a cui vanno aggiunti Euro 340,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CUI F92038610371202400073 CUP F34E25000010002, così come dei verbali di gara ove sono state considerate soddisfatte le caratteristiche e gli adempimenti richiesti a pena di esclusione; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di sistemi di registrazione videopoligrafica, apparecchiature ambulatoriali e materiale di consumo in favore dell’operatore economico controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico controinteressato, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Il primo motivo deduceva la violazione della lex specialis perché una parte del documento relativo al progetto di infrastruttura informatica e integrazione dei sistemi era redatta in lingua inglese senza traduzione italiana; secondo la ricorrente, tale irregolarità avrebbe imposto l’esclusione dell’aggiudicataria e non sarebbe stata sanabile mediante soccorso istruttorio. Il secondo motivo contestava la conformità dell’offerta tecnica al capitolato e al questionario tecnico, lamentando: l’omessa descrizione o indicazione documentale di alcune caratteristiche; l’erronea indicazione dei documenti di riferimento; una possibile contraddizione tra il numero di canali dichiarato; l’offerta di monitor asseritamente di 31 pollici rispetto ai 32 richiesti; e la dichiarazione di mera possibilità di aggiornamento del sistema per l’acquisizione sincronizzata delle immagini del paziente con microfono incorporato, anziché della disponibilità immediata della funzione. La ricorrente sosteneva che tali carenze integrassero cause di esclusione, anche in relazione a requisiti tecnici minimi.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata e ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’obbligo di presentare la documentazione in lingua italiana non fosse assistito da una specifica sanzione espulsiva né dalla lex specialis né dalla legge. L’art. 168, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 impone la traduzione dei documenti redatti in lingua diversa dall’italiano, ma la mancata traduzione configura, al più, una mera irregolarità, non automaticamente espulsiva, soprattutto quando la commissione sia in grado di comprendere la lingua inglese e non sia dimostrata alcuna incidenza dell’irregolarità sull’esito della gara. Nel caso concreto, la relazione principale era in italiano e solo un allegato specialistico era in inglese; non era stata provata alcuna compromissione della valutazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha distinto le omissioni meramente formali dalle carenze sostanziali dell’offerta. Le clausole del disciplinare e del questionario che imponevano, a pena di esclusione, di descrivere ogni caratteristica e indicare la pagina del documento di riferimento sono state ritenute nulle ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, perché introducevano cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassative previste dagli artt. 94 e 95 e non correlate alla mancanza di un requisito sostanziale dell’offerta. Tali clausole devono quindi considerarsi tamquam non essent. La ricorrente, inoltre, non aveva dedotto in modo specifico che le caratteristiche tecniche indicate dall’aggiudicataria fossero in realtà assenti dalla complessiva documentazione prodotta. Con riguardo alle tre caratteristiche tecniche contestate nel merito, il TAR ha escluso che fossero chiaramente qualificabili come requisiti minimi o essenziali idonei a determinare un aliud pro alio. La possibilità di espansione a 40 canali e la possibilità di acquisizione video sincronizzata erano caratteristiche valutabili ai fini del punteggio; il monitor, anche se fosse stato di 31 pollici, presentava una differenza minima e non tale da compromettere la funzionalità del sistema. In ogni caso, la documentazione consentiva di ritenere presenti le caratteristiche: i 40 canali risultavano dalla sommatoria delle componenti dichiarate; il monitor risultava indicato in altra parte della documentazione come da 34,1 pollici, sicché l’eventuale contraddizione avrebbe potuto giustificare un chiarimento, non l’esclusione; la possibilità di acquisizione video comprendeva anche la capacità di aggiornamento o integrazione del sistema, poiché la lex specialis utilizzava il termine “possibilità”. La ricorrente non aveva contestato specificamente i punteggi tecnici attribuiti né dedotto l’eventuale incidenza delle caratteristiche sull’offerta economica. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante.
art. 168, comma 5, d.lgs. 36/2023
i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale
L’obbligo di traduzione dei documenti in lingua straniera non comporta automaticamente l’esclusione dell’offerente in assenza di una specifica sanzione espulsiva; la mancata traduzione può costituire una mera irregolarità, ove la commissione sia comunque in grado di comprendere il documento e non sia dimostrata un’incidenza sull’esito della gara.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria nell’ambito della verifica dell’offerta.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte
Le clausole della lex specialis che prevedono l’esclusione per omissioni meramente formali, non riconducibili alle cause tassative degli artt. 94 e 95, sono nulle e non possono fondare l’esclusione dell’operatore economico.
artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023
Individuano le cause tassative di esclusione; una causa fondata sulla mancata indicazione della pagina o del documento di riferimento, in assenza di una carenza sostanziale dell’offerta, non rientra in tali previsioni.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L’obbligo previsto dalla lex specialis di produrre la documentazione di gara in lingua italiana, in assenza di una specifica previsione espulsiva, non consente di escludere automaticamente l’offerente per la mancata traduzione di un documento in lingua straniera, quando la commissione sia in grado di comprenderne il contenuto e non sia dimostrata alcuna incidenza dell’irregolarità sulla valutazione dell’offerta o sull’esito della gara.
- Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, è nulla e deve considerarsi non apposta la clausola della lex specialis che commini l’esclusione per la mancata descrizione di una caratteristica o per l’omessa indicazione della pagina o del documento di riferimento, quando l’omissione abbia natura meramente formale e non dimostri l’assenza di un requisito sostanziale dell’offerta.
- L’esclusione per difformità dell’offerta tecnica può essere disposta, anche senza un’espressa clausola espulsiva, soltanto quando la caratteristica richiesta sia qualificabile con certezza come minima o essenziale e la sua mancanza determini un aliud pro alio; in caso di ambiguità della lex specialis deve preferirsi l’interpretazione conforme al favor partecipationis e alla tassatività delle cause di esclusione.
- Le caratteristiche tecniche inserite tra gli elementi di valutazione dell’offerta non sono automaticamente requisiti minimi di partecipazione o di conformità essenziale: la loro assenza può incidere sul punteggio, ma non determina l’esclusione salvo che la lex specialis le qualifichi chiaramente come essenziali o che la loro mancanza renda la prestazione radicalmente diversa da quella richiesta.
- Il termine “possibilità” utilizzato nella descrizione di una caratteristica tecnica può comprendere, salvo diversa e inequivoca previsione della lex specialis, anche la capacità del sistema di essere aggiornato o integrato per ottenere la funzionalità richiesta; tale interpretazione deve essere coordinata con la valutazione del punteggio e con l’eventuale incidenza economica della modalità di implementazione.
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