Cassazione Penale, Sentenza n. 32925/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per reati connessi a detenzione e uso di arma con matricola abrasa, danneggiamento mediante colpi d'arma da fuoco e reati connessi; il ricorrente deduceva insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (identificazione non provata, omessa valutazione di perizia antropometrica, esami STUB e DNA), utilizzo illecito delle dichiarazioni rese dopo l'arresto (art. 63 c.p.p.), e vizi di motivazione nella determinazione della pena e nel diniego di revoca della misura di sicurezza/libertà vigilata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva ricostruito la riconducibilità del Pignataro all'esplosione dei colpi attraverso una serie di indizi concatenati (prossimità spaziale e temporale al fatto, immagini di videosorveglianza con indumenti simili e corporatura compatibile, rinvenimento di guanti, passamontagna, tuta e revolver nel cortile, rinvenimento di una pistola su indicazione di testimoni, nonché il fatto che il ricorrente abbia accompagnato gli operanti al luogo dove era stato rinvenuto il revolver). La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo, come fatto storico descrivibile, delle condotte riferite dagli operanti relative a quanto il ricorrente aveva fatto dopo l'arresto (accompagnamento sul luogo del ritrovamento dell'arma), e ha considerato non decisive le ricostruzioni difensive alternative e la mancata esecuzione di alcuni esami tecnici alla luce del quadro indiziario complessivo. Quanto alla pena e alla misura di sicurezza, la Cassazione ha ritenuto correttamente motivate le valutazioni di gravità e pericolosità che giustificavano la conferma del trattamento sanzionatorio e il diniego di revoca.
Norme richiamate
Codice penale, art. 648
Riferimento al reato contestato (ricettazione) nel capo di imputazione; la norma è stata applicata quale titolo penale indicato nella sentenza impugnata
Codice penale, art. 61 nn. 1 e 2
Elementi per la determinazione della pena comuni alla ricostruzione della responsabilità e della gravità del fatto
Codice penale, art. 99, comma 4
Riferimento ai criteri sul concorso di reati e all'aumento di pena per continuazione; la Corte d'appello ha motivato distintamente gli aumenti come richiesto dalla giurisprudenza
Codice penale, art. 697
Norma richiamata nel capo di imputazione relativa alla distruzione o deturpamento di cose altrui con arma
Codice penale, art. 703
Norma richiamata in relazione ad altri reati patrimoniali/danneggiamenti contestati
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23 comma 3
Norma speciale sul controllo delle armi; applicata per i reati relativi al porto e all'uso di armi clandestine
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Fondamento procedurale del motivo di ricorso per vizio di motivazione (insussistenza, illogicità, contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto la motivazione dell'appello adeguata
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c)
Richiamato per il motivo relativo all'inosservanza di norme processuali (art. 63 c.p.p.) sull'utilizzabilità delle dichiarazioni; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello
Codice di procedura penale, artt. 546, 125, 192
Norme procedurali richiamate in relazione alla necessità di motivazione e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto osservati i principi di adeguata motivazione
Codice di procedura penale, art. 63
Norma relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato; la Corte ha chiarito che il divieto non impedisce l'utilizzo, in dibattimento, della ricostruzione fattuale degli operanti su condotte storicamente rilevanti poste in essere dall'indagato
Disp. att. c.p.p., art. 173
Richiamo formale per la redazione del ricorso per cassazione; rispettata la forma del ricorso
Codice penale, art. 81
Richiamato in relazione al divieto di cumulo surrettizio delle pene e al principio di proporzione nella determinazione della pena complessiva per reati in continuazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione tutela la valutazione del giudice di merito sull'idoneità degli indizi quando l'iter argomentativo è logico e completo: decisioni su identità e responsabilità basate su concatenamento temporale-spaziale, immagini di videosorveglianza, rinvenimento di armi e comportamento del sospetto possono essere ritenute sufficienti.
- Le dichiarazioni spontanee dell'indagato possono essere inquadrate come fatti storici descrivibili dagli operanti e, in tal caso, il loro contenuto riferito dagli agenti può essere utilizzato in dibattimento senza contraddire il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indagato, purché non si tratti di una confessione inespressamente acquisita.
- La mancata esecuzione di esami tecnici (STUB, DNA, perizia antropometrica) non determina automaticamente l'inefficacia dell'impianto probatorio quando esiste un quadro indiziario complessivo forte che spiega ragionevolmente il rifiuto o la non necessità degli accertamenti.
- Le valutazioni sulla pena nelle ipotesi di continuazione richiedono motivazione distinta e proporzionata per gli aumenti collegati a ciascun reato satellite; la Cassazione controlla la correttezza logico-giuridica ma non sostituisce il convincimento del giudice di merito se adeguatamente motivato.
- Una testimonianza di mancato riconoscimento o elementi difensivi alternativi hanno rilevanza ridotta se sono recessivi rispetto a un insieme probatorio consistente e coerente; i giudici di merito decidono sulla prevalenza degli elementi probatori.
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