Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 6.5.2025, n. 132, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 6 maggio 2025, n. 132, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per le supplenze svolte nell’anno scolastico 2019/2020 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 675,12, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della decisione all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento né provato l’avvenuto pagamento, in violazione dell’onere probatorio gravante su chi intenda dimostrare l’estinzione dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona, pagando al ricorrente € 675,12 oltre ai relativi accessori entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive in caso di inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’Amministrazione che intenda dimostrare l’adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo deve fornire la relativa prova; la mancata contestazione e la mancata prova del pagamento giustificano l’accoglimento dell’actio iudicati.

  • art. 7 CCNL del 15 marzo 2001

    Retribuzione Professionale Docenti

    Prevede l’emolumento riconosciuto dal giudicato civile al docente non di ruolo per le supplenze svolte nell’anno scolastico 2019/2020.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria definitiva nei confronti di una pubblica amministrazione, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione e senza prova del pagamento, non esclude l’inottemperanza.
  • Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, è proponibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.