Sentenza n. 334/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 6.5.2025, n. 132, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 6 maggio 2025, n. 132, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per le supplenze svolte nell’anno scolastico 2019/2020 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 675,12, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della decisione all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento né provato l’avvenuto pagamento, in violazione dell’onere probatorio gravante su chi intenda dimostrare l’estinzione dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona, pagando al ricorrente € 675,12 oltre ai relativi accessori entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive in caso di inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
L’Amministrazione che intenda dimostrare l’adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo deve fornire la relativa prova; la mancata contestazione e la mancata prova del pagamento giustificano l’accoglimento dell’actio iudicati.
art. 7 CCNL del 15 marzo 2001
Retribuzione Professionale Docenti
Prevede l’emolumento riconosciuto dal giudicato civile al docente non di ruolo per le supplenze svolte nell’anno scolastico 2019/2020.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria definitiva nei confronti di una pubblica amministrazione, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione e senza prova del pagamento, non esclude l’inottemperanza.
- Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, è proponibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
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