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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19027/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un professionista volta ad accertare se il compenso per la redazione di uno studio di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo a un'opera pubblica in Catania, spettasse a lui in via esclusiva oppure dovesse essere ripartito con un altro professionista. Il ricorrente sosteneva di avere ricevuto un incarico esclusivo dal Comune di Catania e di avere personalmente redatto lo studio, mentre l'altra parte contestava tale ricostruzione. In appello il ricorrente aveva lamentato, da un lato, la nullità del procedimento di primo grado per mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; dall'altro, aveva censurato la decisione di merito perché la Corte territoriale aveva ritenuto che lo studio VIA fosse compreso nell'incarico conferito dalla Regione Sicilia a entrambi i professionisti, valorizzando la necessità logico-giuridica della VIA nel progetto esecutivo. Con il terzo motivo aveva anche denunciato la mancata pronuncia sull'eccessiva liquidazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dell'ordine professionale per rinuncia parziale al ricorso. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la richiesta dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. non imponga automaticamente al giudice di concederli e che, inoltre, vi fosse stata sostanziale rinuncia successiva a tali termini. Ha accolto il secondo motivo, rilevando un vizio di motivazione apparente nella sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva tratto dalla sola regola secondo cui la VIA precede il progetto esecutivo una conclusione non logicamente sufficiente, cioè che l'incarico conferito ai due professionisti includesse anche quello relativo alla VIA e che essa non potesse essere stata oggetto di un distinto incarico professionale, senza accertare in concreto a chi fosse stato conferito l'incarico e chi avesse effettivamente redatto lo studio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del rapporto residuo tra le parti rimaste in causa.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La richiesta di concessione dei termini non comporta per il giudice un obbligo automatico di assegnarli; il giudice può anche assegnare la causa in decisione, secondo la scansione processuale applicabile.

  • art. 187, comma 1, c.p.c.

    Richiamato in combinato con l'art. 80-bis disp. att. c.p.c. per affermare la possibilità di passare alla precisazione delle conclusioni e alla decisione anche dopo la richiesta dei termini.

  • art. 80-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato per sostenere la legittimità della rimessione della causa in decisione nella fase di trattazione, in funzione della ragionevole durata del processo.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato come espressione del favor legislativo per la decisione immediata della causa.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Invocato nei motivi di ricorso per la dedotta violazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Invocato nei motivi di ricorso per dedurre nullità processuali e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La motivazione apparente è stata riqualificata come vizio denunciabile ai sensi di questa norma, nei limiti del minimo costituzionale del sindacato di legittimità.

  • art. 12 preleggi

    Usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

  • art. 5-bis l.r. Sicilia 29 aprile 1985, n. 21

    Richiamato per affermare che la valutazione di impatto ambientale rientra nella sequenza progettuale che precede la fase esecutiva, ma senza che ciò basti da solo a dimostrare l'inclusione del relativo incarico nel contratto concreto.

  • art. 20 l.r. Sicilia 12 gennaio 1993, n. 10

    Richiamato quale norma introduttiva dell'art. 5-bis della l.r. n. 21/1985.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 11 d.m. 140/2012

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso per contestare la quantificazione delle spese processuali.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per dichiarare l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto con l'ordine professionale, a seguito di rinuncia parziale al ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta della parte di concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. non vincola il giudice a concederli automaticamente; il giudice conserva il potere di definire la fase istruttoria e di rimettere la causa in decisione, purché l'assetto processuale concreto non abbia inciso in modo lesivo sul diritto di difesa.
  • La motivazione è apparente, e quindi denunciabile in cassazione come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., quando la sentenza espone un ragionamento solo formalmente esistente ma inidoneo a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per arrivare alla decisione.
  • Nel decidere su un compenso professionale contestato tra più soggetti, il giudice deve accertare in concreto a chi sia stato conferito l'incarico e chi abbia effettivamente svolto la prestazione; non è sufficiente richiamare una regola astratta sulla sequenza tecnica delle attività progettuali per inferire automaticamente la titolarità o la ripartizione del compenso.
  • La censura di motivazione apparente deve essere distinta dalla mera insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione stessa.
  • La rinuncia parziale al ricorso determina l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale oggetto della rinuncia, con regolazione separata delle spese rispetto alla parte rimasta in causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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