Cassazione Penale, Sentenza n. 35598/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e): contraddittorietà della motivazione rispetto alla determinazione della data di consumazione del reato di appropriazione indebita. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia fatto coincidere la consumazione con la missiva datata 14/03/2019 (risoluzione del contratto e richiesta di restituzione), mentre avrebbe dovuto considerare la data di conclusione del contratto di leasing (novembre 2018) o, quanto meno, la prima missiva inviata dalla società di noleggio, dato che nessun canone fu mai pagato e ciò proverebbe la riserva mentale dell'imputato sin dall'origine del rapporto, incidendo sull'applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole previgente alla legge n. 3/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, il reato di appropriazione indebita nel leasing si consuma quando il debitore viene a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene (intimazione della restituzione) e si verifica l'interversione del possesso con comportamento uti dominus. Tuttavia la motivazione della Corte di Appello è risultata lacunosa e contraddittoria circa l'intervallo temporale tra la stipula del contratto (novembre 2018) e la missiva del 14/03/2019: non è chiarita l'epoca della "prima missiva" e se quella prima comunicazione, se anteriore al 14/03/2019, abbia influenzato la data di consumazione del reato e l'applicazione della normativa sanzionatoria più favorevole. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e la causa è stata rimessa per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen., comma 1
nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a 5 anni, anziché fino a 5 anni
Riferimento alla disposizione penale oggetto di scrutinio costituzionale e determinante per il regime edittale applicabile; la Corte richiama la modifica dell'operatività dei limiti sanzionatori in relazione alla pronuncia di legittimità costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 46 del 22/03/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte del comma 1 dell'art. 646 cod. pen. come sopra indicata, con effetti sulla determinazione del trattamento sanzionatorio applicabile.
Legge n. 3 del 9 gennaio 2019
Riferimento temporale/novella normativa invocata per stabilire quale regime sanzionatorio risulti più favorevole a seconda della data di consumazione del reato.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma procedurale che disciplina il motivo di cassazione per contraddittorietà della motivazione; base formale del ricorso presentato.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016 (Trovato) e Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016 (Nunzella)
Principio consolidato secondo cui, nel contratto di leasing, la condotta di appropriazione indebita si consuma quando il debitore viene a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene (intimazione della restituzione) e si verifica l'interversione del possesso con comportamento uti dominus; il mero mancato pagamento non è di per sé sufficiente.
Massime di principio
- Nel leasing, il momento consumativo dell'appropriazione indebita è l'intimazione/reclamo formale del concedente seguito dall'interversione del possesso: non basta il mancato pagamento dei canoni per affermare la consumazione del reato.
- Se vi sono più comunicazioni (solleciti, lettere, telegrammi), il giudice deve indicare esplicitamente quale comunicazione abbia determinato l'interversione del possesso e quindi la data di consumazione, perché ciò può incidere sull'applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole.
- Ambiguità o lacune nella motivazione circa la data di consumazione che influiscono sul trattamento sanzionatorio giustificano l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Per ottenere l'applicazione della normativa penale più favorevole, la difesa deve provare con precisione la data in cui il concedente ha manifestato la volontà di rientrare nel possesso (prima missiva efficace), non potendo basarsi soltanto su elementi indiziari relativi alla volontà dell'imputato al momento della stipula.
- I giudici di merito devono valutare cronologia e contenuto delle comunicazioni (solleciti, raccomandate, telegrammi) e motivare come ciascuna abbia inciso sulla percezione del debitore riguardo alla perdita del diritto di godimento del bene.
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