Cassazione Civile, Ordinanza n. 04033/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto avente a oggetto la fornitura e installazione di impianti tecnologici presso uno stabilimento di terzi estranei al giudizio. Il fallimento della società appaltatrice agiva per il pagamento di circa 572.114 euro a titolo di corrispettivo; la committente contestava l’ammontare del credito, deduceva un controcredito risarcitorio per asseriti inadempimenti dell’appaltatrice e proponeva domanda riconvenzionale. In primo grado era stata accolta solo in parte la domanda di pagamento, mentre la riconvenzionale era stata dichiarata inammissibile perché da far valere con insinuazione al passivo fallimentare e l’eccezione di compensazione era stata respinta per prescrizione della garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. In cassazione la committente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., per avere la Corte valorizzato una fattura contestata sotto vari profili (causale incerta, prestazioni non svolte, anomalia nella numerazione, mancanza di indicazioni nel documento di trasporto); 2) violazione dell’art. 1667 c.c., sostenendo che il diritto di garanzia per difformità e vizi non era prescritto, anche perché vi sarebbe stata una messa in mora del 31 marzo 2014 e un accordo transattivo con ricognizione di debito; 3) violazione dell’art. 24 Cost., per mancata ammissione di prove orali sui dedotti inadempimenti, rilevanti ai fini dell’eccezione di compensazione. Tuttavia, prima della decisione sul merito, la ricorrente ha rinunciato al ricorso in cassazione a seguito di transazione della controversia e della successiva chiusura del fallimento; la controricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti interpretato come adesione alla rinuncia.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha aderito alla rinuncia. È stato quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza statuizione sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia precludeva la decisione sulle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il precedente di legittimità indicato in motivazione.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova, ma non esaminato nel merito per effetto della rinuncia al ricorso
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull’onere della prova nella censura relativa al credito fatturato, ma non valutato nel merito
art. 1667 c.c.
richiamato dalla sentenza di merito come base del rigetto dell’eccezione di compensazione per prescrizione della garanzia per vizi e difformità
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente per lamentare la mancata ammissione di prove, ma non oggetto di esame nel merito
art. 93 l. fall.
richiamato dal giudice di merito per ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale, che avrebbe dovuto essere proposta come domanda di insinuazione al passivo
art. 391, comma 1, c.p.c.
base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ne esclude l’applicazione in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
Cass. 25485/2018
richiamata come precedente a sostegno dell’esclusione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo del contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia seguita da adesione della controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza necessità di pronuncia sul merito delle censure.
- L’adesione della parte controricorrente alla rinuncia impedisce alla Corte di provvedere sulle spese di lite.
- L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- In presenza di una controversia relativa al corrispettivo dell’appalto e a un controcredito per asseriti vizi o difformità dell’opera, le questioni sull’onere della prova, sulla prescrizione della garanzia e sull’ammissibilità delle prove restano assorbite se il ricorso viene rinunciato prima della decisione.
- Se la controversia riguarda un credito dell’appaltatore verso il committente e una pretesa riconvenzionale del committente nei confronti dell’appaltatore fallito, il giudice di merito può qualificare la pretesa riconvenzionale come azione da far valere nel passivo fallimentare; tale profilo, però, non viene scrutinato in cassazione quando il giudizio si estingue per rinuncia.
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