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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19609/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo a più sentenze di condanna; censura del rigetto parziale della continuazione rispetto a una sentenza la cui pena era stata già eseguita e della carenza motivazionale e degli errori aritmetici nel calcolo della pena rideterminata (art. 81 cod. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Isernia e ha rinviato per nuovo giudizio a diverso giudice. La Corte ha affermato che l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. è consentita anche in sede esecutiva con riferimento a reati la cui pena sia stata già espiata; ha inoltre rilevato gravi carenze motivazionali e un errore aritmetico nel computo della pena (discrepanza tra motivazione e dispositivo) e ha disposto il rinvio perché il Tribunale effettui un nuovo esame correggendo i vizi.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La disciplina della continuazione può essere applicata in sede esecutiva anche rispetto a reati le cui pene siano già state espiate; il condannato ha interesse alla riconsiderazione ai fini, tra l'altro, degli effetti su recidiva, dichiarazioni di abitualità/professionalità e sull'eventuale imputazione ad altra condanna della pena di fatto già espiata.

  • art. 81 cod. pen.

    Il giudice deve rispettare e motivare correttamente i criteri di calcolo della pena e l'applicazione dell'incremento per la continuazione (effettuare il computo aritmetico in modo comprensibile e coerente fra motivazione e dispositivo).

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice può valutare e riconoscere la continuazione anche con riguardo a sentenze la cui pena sia già stata eseguita: l'esistenza di pena espiata non impedisce di riesaminare la qualificazione delle condanne ai fini dell'art. 671 c.p.p.
  • Il difensore può legittimamente chiedere il riconoscimento della continuazione anche per condanne estinte, per tutelare gli effetti successivi della riconsiderazione (es. recidiva, abitualità, imputazione di pena già espiata ad altra condanna).
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di motivare chiaramente la modalità di calcolo della pena risultante dalla continuazione e di riportare un computo aritmetico non contraddittorio tra parte motiva e dispositivo; carenze in tal senso sono motivo di annullamento.
  • In caso di errori aritmetici o di difformità tra motivazione e dispositivo il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio (di norma ad altro magistrato), affinché venga effettuato un calcolo corretto e motivato.
  • Quando si chiede il riconoscimento della continuazione, le parti e il giudice devono considerare anche gli effetti accessori e futuri delle sentenze (es. impatto sulla recidiva), non solo l'immediata misura della pena residua da espiare.

Testo integrale

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