Cassazione Penale, Sentenza n. 19609/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo a più sentenze di condanna; censura del rigetto parziale della continuazione rispetto a una sentenza la cui pena era stata già eseguita e della carenza motivazionale e degli errori aritmetici nel calcolo della pena rideterminata (art. 81 cod. pen.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Isernia e ha rinviato per nuovo giudizio a diverso giudice. La Corte ha affermato che l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. è consentita anche in sede esecutiva con riferimento a reati la cui pena sia stata già espiata; ha inoltre rilevato gravi carenze motivazionali e un errore aritmetico nel computo della pena (discrepanza tra motivazione e dispositivo) e ha disposto il rinvio perché il Tribunale effettui un nuovo esame correggendo i vizi.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La disciplina della continuazione può essere applicata in sede esecutiva anche rispetto a reati le cui pene siano già state espiate; il condannato ha interesse alla riconsiderazione ai fini, tra l'altro, degli effetti su recidiva, dichiarazioni di abitualità/professionalità e sull'eventuale imputazione ad altra condanna della pena di fatto già espiata.
art. 81 cod. pen.
Il giudice deve rispettare e motivare correttamente i criteri di calcolo della pena e l'applicazione dell'incremento per la continuazione (effettuare il computo aritmetico in modo comprensibile e coerente fra motivazione e dispositivo).
Massime di principio
- In sede esecutiva il giudice può valutare e riconoscere la continuazione anche con riguardo a sentenze la cui pena sia già stata eseguita: l'esistenza di pena espiata non impedisce di riesaminare la qualificazione delle condanne ai fini dell'art. 671 c.p.p.
- Il difensore può legittimamente chiedere il riconoscimento della continuazione anche per condanne estinte, per tutelare gli effetti successivi della riconsiderazione (es. recidiva, abitualità, imputazione di pena già espiata ad altra condanna).
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di motivare chiaramente la modalità di calcolo della pena risultante dalla continuazione e di riportare un computo aritmetico non contraddittorio tra parte motiva e dispositivo; carenze in tal senso sono motivo di annullamento.
- In caso di errori aritmetici o di difformità tra motivazione e dispositivo il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio (di norma ad altro magistrato), affinché venga effettuato un calcolo corretto e motivato.
- Quando si chiede il riconoscimento della continuazione, le parti e il giudice devono considerare anche gli effetti accessori e futuri delle sentenze (es. impatto sulla recidiva), non solo l'immediata misura della pena residua da espiare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19638/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19647/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19375/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19376/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19377/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19383/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →