Cassazione Penale, Sentenza n. 27421/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva assolto Fiandri per non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in relazione a un'esposto del 22/03/2017 ritenuto dal primo giudice calunnioso. I motivi di cassazione erano: (1) nullità del decreto di citazione in appello per mancato avviso obbligatorio introdotto dal correttivo Cartabia (art. 601 c.p.p.), (2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) per aver la Corte d'appello riformulato il fatto in termini sostanzialmente diversi rispetto al capo di imputazione, valorizzando elementi non presenti nell'accusa (condotta costrittiva dei finanzieri e falsa verbalizzazione), e (3) mancata o insufficiente motivazione rispetto alle censure sollevate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la disciplina introdotta dal correttivo Cartabia debba essere applicata coerentemente con la cessazione dello stato di emergenza e con i criteri indicati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42125/2024), quindi non operativa automaticamente per tutti i provvedimenti successivi. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello aveva ricostruito il fatto in modo ontologicamente diverso rispetto al capo di imputazione, inserendo elementi riferibili a reati diversi e più gravi e determinando un difetto di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p. Per questo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena per il prosieguo, osservando che tale soluzione è in concreto più favorevole all'imputato alla luce della particolare tenuità del fatto e della possibilità di estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
la Corte d'appello aveva riconosciuto la non punibilità per particolare tenuità del fatto, principio richiamato nella sentenza impugnata
artt. 615, 616, 617 cod. pen.
artt. 615, 616, 617 cod. pen.
costituivano le norme richiamate nella contestazione originaria per le false incolpazioni dedotte nell'esposto; la Cassazione verifica la correlazione tra questi addebiti e la ricostruzione del fatto in appello
art. 610 cod. pen.
menzionato dalla Corte territoriale come norma incriminatrice più grave evocata nella ricostruzione dei fatti, pur non richiamata nel capo di imputazione
art. 479 cod. pen.
analogamente all'art. 610, richiamato dalla Corte territoriale come esempio di norma più grave in relazione alla falsità della verbalizzazione
art. 601 cod. proc. pen.
introduzione dell'obbligo di inserire l'avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza
il ricorrente deduceva nullità del decreto di citazione per mancato avviso; la Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina correttiva in modo differenziato secondo la pronuncia delle Sezioni Unite e la cessazione della disciplina emergenziale
art. 521 cod. proc. pen.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
la norma tutela la correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto sussistere violazione perché la ricostruzione del fatto in appello si discostava strutturalmente dal capo di imputazione
d.lgs. n. 150/2022 e d.lgs. n. 31/2024 (correttivo Cartabia)
d.lgs. n. 150/2022; d.lgs. n. 31/2024
le modifiche procedurali introdotte sono da applicare tenendo conto della cessazione della disciplina emergenziale; la Cassazione si è richiamata alle Sezioni Unite per la corretta temporalità di applicazione
Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024
orientamento delle Sezioni Unite che chiarisce criteri di applicazione delle modifiche procedurali e il periodo di operatività delle nuove disposizioni
Massime di principio
- La decisione di merito deve restare ancorata al fatto così come descritto nel capo di imputazione; una ricostruzione in appello che introduca elementi ontologicamente diversi può violare il principio di correlazione accusa-sentenza (art. 521 c.p.p.) e determinare l'annullamento.
- Le modifiche procedurali introdotte dal correttivo Cartabia vanno interpretate alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite e della cessazione delle misure emergenziali: non tutte le novità si applicano automaticamente a tutti i provvedimenti emanati dopo la loro entrata in vigore.
- Se il giudice d'appello valorizza fatti o qualificazioni non presenti nell'imputazione, il rimedio giurisdizionale è l'annullamento per violazione del diritto di difesa e della correlazione tra accusa e sentenza, con possibile restituzione degli atti all'ufficio requirente per il seguito procedimentale.
- La riconosciuta particolare tenuità del fatto e l'intervenuta prescrizione possono influire sulla scelta del rimedio: la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio e la trasmissione al Procuratore per consentire l'esercizio dell'azione nella forma più favorevole all'imputato.
- In fase difensiva occorre contestare tempestivamente ogni trasformazione della fattispecie in appello e richiamare, se del caso, la violazione dell'art. 521 c.p.p. e l'insufficiente motivazione ai fini della cassazione.
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